L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 644/2021, ha chiarito che l’IVA accertata in dogana e anticipata dallo spedizioniere è detraibile dall’importatore a condizione che si sia definitivamente concluso il contenzioso in essere con l’Ufficio doganale e sia stato predisposto un documento, al quale allegare per completezza l’atto di accertamento e l’attestato di versamento, da annotare nel registro degli acquisti, dal quale si evinca l’ammontare dell’imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.