L’Agenzia delle Entrate con la Circolare pubblicata il 2 novembre 2021, fornisce chiarimenti relativi all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».
I contribuenti che hanno presentato la domanda per l’accesso al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari al 30% delle spese comunicate.
Il Provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia ha determinato la possibilità di fruire interamente del credito d’imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate.
I beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 oppure in compensazione, tramite modello F24. In questo caso il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.