Con la Circolare n.40 prot. 473922/RU del 14 dicembre 2021, ADM  segnala alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA.

Un soggetto non stabilito nell’UE, essendo privo del requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito.

Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.

Ai sensi dell’art.18 del CDU, la rappresentanza doganale può essere:

– diretta: in tal caso, poiché il rappresentante agisce in nome e per conto della persona rappresentata, il dichiarante risulterebbe essere, nel caso in questione, il soggetto privo del fondamentale requisito dello stabilimento nell’UE;

– indiretta: in tal caso il rappresentante, assumendo la veste giuridica di dichiarante, soddisfa entrambe le condizioni previste dal CDU: essere dichiarante ed essere stabilito nell’UE.

Valenza fiscale assume, invece, la figura del rappresentante fiscale ai fini IVA. La rappresentanza IVA ha l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia e non attribuisce al titolare della corrispondente partita IVA alcuna legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’IVA stessa.

L’importatore è il soggetto in grado di fornire le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale viene presentata la dichiarazione doganale.

Tale posizione può essere rivestita dalla persona non stabilita, con l’identificazione a mezzo codice EORI (art. 9 CDU).

La dichiarazione doganale può essere presentata da una persona non stabilita, ma a tale scopo, il soggetto deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito in UE (art. 18 CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante (fatti salvi i casi richiamati dall’art. 170 par. 3 del CDU).

Il rappresentante fiscale ai fini IVA non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale, deve figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.