La Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e si applica alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 31 dicembre 2009.
Al fine di applicare la direttiva 2008/9/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di predisporre portali elettronici mediante il quale i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le richieste di rimborso dell’IVA addebitata loro in uno Stato nel quale non sono stabiliti. Tali portali elettronici dovrebbero essere stati messi in funzione a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
In un numero limitato di Stati membri è stato riscontrato che la messa a punto e il funzionamento dei portali elettronici sono stati inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati problemi tecnici, impedendo così la presentazione nei tempi previsti di alcune richieste di rimborso. A norma della Direttiva 2008/9/CE, le richieste di rimborso devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. In considerazione di detto termine e del mancato funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni soggetti passivi rischiano di non poter esercitare il loro diritto a detrarre l’IVA sulle spese sostenute nel 2009. In via eccezionale è opportuno pertanto prorogare al 31 marzo 2011 il termine per le richieste di rimborso relative ai periodi di riferimento del 2009.
La nuova Direttiva (n. 2010/66/UE) modifica pertanto la Direttiva 2008/9/CE e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2010.
Allegati: Consiglio d’ Europa – 2010 – Direttive – 66 – 14102010