Con risposta ad interpello n. 14 dell’11 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che nelle importazioni dal territorio comunitario di beni nella Repubblica di San Marino il trasferimento della merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2, che attesta che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione europea.
Una società che ha sede legale nella Repubblica di San Marino acquista, mediante il meccanismo del reverse charge, beni all’interno della Ue tramite il suo rappresentante fiscale in Italia, assoggettandoli regolarmente a Iva,.
Il rappresentante fiscale chiede se può cedere tali beni alla società rappresentata, senza compilare il modello T2.
L’istante ritiene che si tratti di un’esportazione e quindi dovrà emettere nei confronti della società sanmarinese una fattura di vendita “non imponibile Iva”. La fattura di acquisto sarebbe registrata come una fattura comunitaria.
L’Agenzia delle Entrate fa presente che la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario e che l’assolvimento dell’Iva avverrà tramite procedura doganale.
Solo gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino non avvengono in tal modo, mancando una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l’Iva è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato Ue, diverso dall’Italia, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 123/2009 che ha chiarito che possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese a specifiche condizioni. A maggior chiarimento della questione, le Entrate hanno interpellato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha chiarito che l’articolo 3 della decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra Comunità europea e RSM prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Questa prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.