Con la risposta a interpello n. 18 del 12 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’opzione per il regime di “branch exemption” può essere esercitata alla condizione che “sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’articolo 162 del TUIR, a meno che, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica”.
Avendo l’Agenzia delle Entrate rilevato che l’insediamento nello Stato indicato in interpello, possa configurare una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 5 del Trattato, precisa che, ai fini dell’esercizio della branch exemption, è necessario che anche l’Amministrazione finanziaria estera ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione come autonomo soggetto fiscalmente rilevante assoggettato aimposizione in base alla normativa domestica, condizione che, dalla documentazioneprodotta, pare integrata.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.