Mediante apposito Comunicato del 16 dicembre 2010, la Direzione Generale per la politica commerciale internazionale, Div. III, Politiche settoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli operatori interessati che con Regolamento (UE) n. 1159/2010 della Commissione Europea (pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 326 del 10.12.2010), sono state fissate le regole di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto in relazione all’anno 2011.

Le domande, in carta semplice o modulo comunitario, dovranno essere presentate al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – D.G. Politica Commerciale Internazionale, Divisione III – Viale Boston, 25 – 00144 ROMA – Eur.

I contingenti, di cui all’allegato IV del Reg. (CE) n. 517/94, verranno distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati Membri (principio del “primo arrivato, primo servito”).

La prima trasmissione alla Commissione europea, da effettuare tramite il SIGL (Sistema integrato Gestione Licenze), avverrà alle ore 10 del 7 Gennaio 2011.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione, per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, e a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno il 50% della precedente autorizzazione.

Le autorizzazioni di importazione sono valide per nove mesi a decorrere dalla data di rilascio, fermo restando che tale validità non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2011. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo 2012, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga, la quale dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della licenza in questione.

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il contratto di fornitura della merce, firmato da entrambi i contraenti, in originale o copia autenticata ed una dichiarazione nella quale si affermi che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro della Comunità, per le categorie ed i Paesi interessati, a valere sui contingenti 2011, e che la licenza verrà restituita entro quindici giorni dalla scadenza.

Allegati: MINSVEC – Comunicati – 16122010