Come noto, il 1° luglio 2009 è stato dato l’avvio al sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici denominato E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification), il quale prevede l’attribuzione agli operatori economici e ad altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, da parte degli Stati membri, di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio comunitario da utilizzare nei rapporti tra i soggetti in questione e le Amministrazioni doganali, nonchè per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 273/2009 del 2 Aprile del 2009 ha prorogato al 1° gennaio del 2011 l’obbligo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata (ENS: entry summary declaration) e della dichiarazione sommaria di uscita (EXS: exit summary declaration).

In una prima fase, gli operatori non italiani identificati con codice EORI potranno richiedere l’autorizzazione per la presentazione delle ENS ed EXS indicando:

le postazioni di collegamento che intendono utilizzare per la trasmissione dei messaggi elettronici;

ove necessario, uno o più “fornitori di servizi” di cui intendono avvalersi per la trasmissione dei messaggi elettronici;

se necessario, uno o più sottoscrittori delegati all’apposizione della firma digitale sui messaggi elettronici da trasmettere (la nota dell’Agenzia delel Dogane ricorda che la presentazione telematica delle ENS ed EXS non prevede l’apposizione della firma digitale sui relativi messaggi elettronici).

I fornitori di servizi ed i sottoscrittori eventualmente indicati devono essere, in ogni caso, soggetti residenti in Italia.

Per tutti i soggetti non residenti in Italia in possesso di codice EORI, è consentita la registrazione al Servizio Telematico Doganale.

All’atto della compilazione della relativa istanza di adesione, i soggetti interessati dovranno qualificarsi esclusivamente come soggetti richiedenti, e dovranno selezionare la voce “dichiarazione doganale” per la presentazione delle ENS ed EXS.

Compilata ed inviata l’istanza, l’operatore, per ritirare l’autorizzazione al Servizio Telematico Doganale, deve presentare all’Ufficio delle Dogane:

il passaporto in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, nel caso di persona fisica, ovvero (nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese o alla Camera di commercio, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dall’autorità competente del Paese interessato (Italia o Paese terzo); il passaporto, in originale o altro documento di identità valido alla data del ritiro, della persona fisica che presenta l’istanza.

Nel caso in cui la persona che intende ritirare l’autorizzazione non sia la persona fisica o il legale rappresentante della persona giuridica o della associazione di persone cui il codice EORI va attribuito, va inoltre presentata una procura notarile in originale, ovvero un atto di delega, sempre in originale, unitamente al passaporto valido alla data del ritiro o altro documento del soggetto delegante, in originale o in copia autentica.

Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 156159RU – 31122010