L’Agenzia Dogane e Monopoli , con Avviso del 17 maggio 2022, facendo seguito all’Avviso pubblicato il 28 marzo 2022 e a sua integrazione, fornisce ulteriori chiarimenti pubblicati dai Servizi della Commissione in ordine al divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.
Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) della nota esplicativa dell’allegato XVIII “Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio” e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev’essere applicata come segue:
- gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall’articolo 3 nonies;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell’allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che non sono destinati all’uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall’articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50 000 EUR;
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell’allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che sono destinati all’uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall’articolo 3 nonies.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.