In ottemperanza all’ l’art. 6 par. 1 del CDU che dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni – tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale – siano effettuati mediante procedimenti informatici, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha definito il nuovo formato digitale per i flussi doganali di importazione, aggiornando il sistema nazionale di importazione e stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model) a decorrere dal 9 giugno 2022.
Tale aggiornamento avviene nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0.
Il nuovo formato prevede sostanziali novità riguardanti il flusso dichiarativo doganale in importazione come esplicato nella Circolare n.22 del 6 giugno che affronta nel dettaglio tali tematiche e che vanno dalla modalità di compilazione dei nuovi tracciati “H” (ex “IM”) alla gestione delle rettifiche delle dichiarazioni a seguito di controllo; dalla liquidazione e pagamento dei diritti doganali alla gestione dei documenti.
Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, sarà generato da AIDA un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle Entrate e presntato con la Determinazione direttoriale n. 234367 del 3 giugno 2022, all’interno del quale sono riportati i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.
Nella circolare 22 sono inoltre indicate le diverse valorizzazioni del DE del tracciato H a seconda che la presentazione venga effettuata dall’importatore o da un suo rppresentante in regine di rappresentanza diretta o indiretta.
Sono quindi indicati a seconda dei regimi scelti e quindi dei relativi tracciati H1-H5, i relativi codici da inserire nella dichiarazione.
Inoltre, a seguito dell’avvenuta pubblicazione con il Regolamento (UE) 2021/234 è stato, inoltre, aggiornato, a cura della Camera di Commercio internazionale, l’elenco dei codici Incoterms da utilizzare per la compilazione del DE 4/1 relativo alle condizioni di consegna, così come riportato nella stessa Circolare 22.
Sono inoltre messi a disposizione degli operatori altri due documenti: il “prospetto sintetico della dichiarazione”, disponibile al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e contenente un riepilogo dei dati salienti (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.); e il “prospetto di svincolo” finalizzato a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire.
Tale ultimo prospetto riporta, tra gli altri dati, il MRN, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all’uscita delle merci dagli spazi doganali, ADM raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.
Con successiva Nota 0238445 del 7 giugno 2022 ADM fornisce apposito calendario che riporta il percorso di graduale dismissione del messaggio IM in relazione ai regimi doganali all’importazione.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.