Agenzia delle Entrate fornisce una risposta ad interpello ad un’azienda, relativa a merce che viene acquistata in Italia e in USA e venduta in Svizzera “senza transitare dal territorio italiano”.
La Società precisa che la merce acquistata in Italia parte direttamente dai depositi del produttore per essere inviata in Svizzera, “costituendo una cessione all’ esportazione”. Mentre la merce che viene acquistata in USA viene venduta interamente in Svizzera, costituendo una cessione allo stato estero fuori campo IVA.
In quest’ultimo caso la fattura di acquisto merce dagli USA è registrata solo in contabilità generale, mentre la successiva fattura di rivendita viene emessa fuoricampo IVA ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 (senza generare plafond).
Ciò premesso, l’Istante dichiara che intende prendere in affitto un serbatoio costiero posto all’interno di un deposito doganale situato in prossimità del porto di X, dove riversare fino a 700 metri cubi di bio-etanolo. Più precisamente la merce arriverebbe via nave su isotainer fino al porto di X e da lì trasferita su camion al deposito costiero, viaggiando con T1, per essere, poi, riversata interamente nel serbatoio e da lì, nei giorni successivi, in base alla necessità richiesta, caricata nuovamente in cisterne e inviata direttamente in Svizzera.
La merce in arrivo in Italia e custodita nel deposito doganale rimarrebbe sempre “allo stato estero” in esenzione di dazi, accisa e IVA, tutti garantiti dal depositante con esplicita polizza fideiussoria.
La merce, quindi, arriverebbe al deposito doganale di X con trasporto eseguito sempre da Società UE o Extra UE, con tratta USA – X, e nei giorni successivi ripartirebbe da X con consegna in Svizzera con quantitativi differenti da quelli oggetto del primo trasporto, modulati in base alle esigenze del cliente svizzero. Il trasporto verrebbe curato dagli stessi o da altri spedizionieri sempre UE o Extra Ue.
In riferimento a questa ultima operazione di acquisto e di rivendita, eseguita mediante l’utilizzo di un deposito doganale situato a X, l’Istante chiede se possa rientrare tra le operazioni di transito previste dall’articolo 9, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in seguito, “Decreto IVA”) ai sensi del quale sono operazioni non imponibili “i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione“, pur essendo la merce custodita sempre allo stato estero.
L’Agenzia, precisando che il parere contenuto nella risposta è circoscritto allo specifico quesito giuridico ivi rappresentato, informa che, ai fini della non imponibilità di cui al citato articolo 9 è necessario che sussista un ulteriore requisito, cioè che l’Istante sia il “titolare del regime di transito“.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.