Con Sentenza della Prima Sezione del 22 dicembre 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo di Spagna, la Corte di Giustizia UE (Causa C-488/09) ha fornito delle precisazioni in merito all’interpretazione dell’art. 221, n. 3, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992) e degli artt. 454, n. 3, e 455 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, che fissa le disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario (“DAC”).

Gli articoli in questione, in particolare, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, la competenza a riscuotere tale debito passa alle  autorità doganali di quest’ultimo Stato, ma a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante (per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata) ha avuto notizia di quest’ultima.

L’art. 455, n. 1, delle DAC, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve inoltre essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle trattate nella causa in oggetto, un’associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni, allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l’ammontare della somma che essa garantisce.

Allegati: Corte – 2010 – Causa C488_09 – Causa – 30.11.2009, Corte – 2010 – Causa C488_09 – Sentenza – 26.2.2011