Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. 30939/RU dell’11 marzo 2011 viene modificato il termine di cui all’articolo 13, comma 2, della Determinazione prot. 158326/RU del 14 dicembre 2010, per cui i soggetti (compresi i CAD) interessati al mantenimento del beneficio della dichiarazione semplificata e di domiciliazione dopo il 1° gennaio 2012, dovranno presentare istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale (o, per i CAD, la Direzione regionale, interregionale o provinciale territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale), secondo le modalità e i criteri indicati dalla determinazione prot. 158326/RU del 14 dicembre 2010, entro il 20 aprile 2011.
Il mancato inoltro dell’istanza entro la data predetta comporterà la decadenza dell’autorizzazione dal 1° gennaio 2012, fatta salva la facoltà di presentare una nuova istanza.
Allegati: Agenzia Dogane – 2010 – Determinazione – 30939RU – 11032011