Con la nota prot. 33870/RU del 25 marzo 2011, l’Agenzia delle Dogane comunica che, a seguito di malfunzionamenti riscontrati dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà di trasmissione del documento e-AD ed al fine di intercettare possibili errori di compilazione, sono state modificate alcune regole, condizioni e tabelle pubblicate sul sito dell’Agenzia nella sezione Accise -> Telematizzazione delle accise –> DAA Telematico -> Tabelle di riferimento.

Le variazioni apportate riguardano il tracciato IE815 – Draft DAA Elettronico:

1)    nel Campo 5.a, Codice identificativo destinatario – 32, record A, è stata inserita la regola R054 al fine di non consentire la consegna diretta verso i Paesi che non hanno recepito tale istituto, come l’Italia, la Germania, l’Ungheria, la Polonia e la Repubblica Slovacca); Campo 7.a: Codice identificativo luogo di destinazione (Campo 41 record A): è stata aggiornata la regola R008 al fine di non consentire l’inserimento di un codice accisa nel caso di tipo destinazione: Destinatario Registrato, Destinatario Registrato Temporaneo o Destinatario Esente;

2)    nel campo 7.b, denominazione luogo di destinazione, Campo 42 record A, è stata aggiornata la condizione C010: nel caso di tipo destinazione Destinatario Registrato, Destinatario Registrato Temporaneo o Destinatario Esente il campo è obbligatorio se è presente almeno uno degli altri campi della sezione “Luogo di destinazione”; in tutti gli altri casi il campo è obbligatoriamente assente;

3)    nei campi 7.c, 7.e e 7.f: Indirizzo, Codice avviamento postale e Città del luogo di destinazione (Campi 43, 45 e 46 record A), è stata aggiornata la condizione C011: per tipo destinazione Destinatario Registrato, Destinatario Registrato Temporaneo o Destinatario Esente ciascun campo è obbligatorio se è presente almeno uno degli altri campi della sezione “Luogo di destinazione”; in tutti gli altri casi i campi sono obbligatoriamente assenti;

4)    nel Campo 17.h, Grado plato (Campo 94 record A e campo 15 record C): è stata sostituita la condizione D004 con la C063: è consentita la valorizzazione del campo solo per la birra (CPA=B000); per tutti gli altri prodotti il campo è obbligatoriamente assente;

5)    nel Campo 17.2.c: Paese terzo d’origine (Campo 111 record A e campo 32 record C); è stata aggiornata la condizione C029: è consentita la valorizzazione del campo solo nel caso di vino importato, in tutti gli altri casi il campo è obbligatoriamente assente;

Altre novità riguardano inoltre il Tracciato IE818 – Rapporto di Ricezione / Esportazione. Qui nel totale iterazioni di tipo “Q” – Motivi Insoddisfazione (Campo 34 record J e campo 12 record K), è stata inserita la regola R046 che prevede l’obbligo di indicare almeno un motivo di insoddisfazione se è valorizzato il campo 29 “Progressivo dettagli del DAA univoco.

Infine, relativamente al tracciato IE810 – Annullamento DAA elettronico, nel campo 2.a, Codice motivo cancellazione (Campo 7 record D), è stata aggiornata la tabella T011 sostituendo la voce 4 “Cancellazione dovuta ad una incongruenza dello stato del DAA” con la voce “La movimentazione non è iniziata alla data di spedizione”.

Tutte le modifiche in questione sono disponibili in ambiente di prova ed in ambiente reale dal 28 marzo 2011. Ulteriori informazioni di dettaglio sono riportate nella sezione relativa all’“Assistenza on line” presente nel sito dell’Agenzia delle Dogane.

Allegati:Agenzia Dogane – Nota – 33870RU – 25032011