Con Avviso del 19 ottobre 2022, ADM, in riferimento richieste ad essa pervenute di chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare la rappresentanza diretta nel caso di importatore stabilito al di fuori, conferma, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, quanto già chiarito nella circolare n. 40/2021 e le cui considerazioni principali vengono di seguito evidenziate:
- l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”;
- le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU.
In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.
I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.