Con circolare 10/D del 16 marzo 2011, l’Agenzia delle Dogane illustra il trattamento contabile della garanzia globale nel regime del transito comunitario/comune a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1192/2008, che ha modificato l’articolo 379, paragrafo 4, del Regolamento CEE 2454/1993. La normativa in questione prevede infatti che “i sistemi informatici delle autorità doganali trattano e possono controllare l’utilizzazione dell’importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.”
L’Agenzia delle Dogane aveva fatto notare alla Commissione europea che una disposizione normativa del genere potrebbe dar luogo a notevoli problemi nel caso in cui l’Ufficio di garanzia si trovi in uno Stato Membro diverso da quello di partenza, il quale, in caso di mancato appuramento del regime, dovrà procedere al recupero delle risorse proprie, in quanto dovrà iscrivere in contabilità ordinaria “A” un importo che, astrattamente garantito, tale potrebbe non rivelarsi al momento della escussione della garanzia. Infatti da un punto di vista pratico, un controllo non sistematico delle operazioni di transito potrebbe comportare il rilascio di un movimento per il quale risulti superato il tetto della garanzia.
In risposta, i servizi della Commissione, con la nota prot. n. BUDG/B/03/MN/D 426051 del 14 luglio 2010, hanno evidenziato, in sintesi, che le amministrazioni doganali, pur non avendo l’obbligo giuridico di attuare il sistema delle garanzie (GMS) in maniera tale da bloccare una garanzia per ogni movimento, e quindi limitare l’importo che può essere utilizzato per i nuovi movimenti, hanno tuttavia l’obbligo di adottare un sistema alternativo in esecuzione del dovere generale di adottare tutte le misure più adeguate a garantire la migliore salvaguardia delle risorse proprie dell’U.E.
Allo stesso tempo però veniva anche riconosciuto che, in uno Stato che non attua il sistema GMS al massimo livello, può accadere che “il saldo rimanente di una garanzia globale risulti insufficiente a coprire l’importo complessivo dei dazi di uno o più movimenti di transito che non erano stati bloccati dal sistema alla partenza. In tali circostanze, da valutare per ogni singolo caso, se tali movimenti non vengono successivamente appurati, l’ufficio di partenza può, secondo i servizi della Commissione, registrare nella contabilità “B” l’importo dei dazi non coperti da una garanzia globale costituita in un altro Stato membro. In questo caso, lo stato membro dove è situato l’ufficio di garanzia sarebbe ritenuto finanziariamente responsabile. Al contrario, se tale importo è già stato iscritto nella contabilità A e messo a disposizione, non sarà più possibile trasferirlo nella contabilità B, a norma dell’articolo 6 paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE Euratom ) n. 1150/2000.”
Pertanto, a seguito dei suddetti chiarimenti della Commissione, la Circolare 2/D/2008 viene modificata nel senso che l’Ufficio di partenza italiano, esclusivamente nel caso in cui l’Ufficio di garanzia si trovi in un diverso Stato Membro, qualora non pervenga la comunicazioni di arrivo del transito deve esperire sollecitamente le procedure di ricerca, e, prima della scadenza del termine di cui all’articolo 450 bis del Reg. CE 2454/1993, deve richiedere all’Ente garante la conferma della capienza della garanzia relativamente alla spedizione interessata in modo che, al momento della nascita dell’obbligazione doganale, sia possibile iscrivere l’importo nella contabilità ordinaria “A” ovvero, in caso negativo, in contabilità “B” .
Il principio della responsabilità finanziaria dello Stato membro, ove è ubicato l’Ufficio di garanzia, vale mutatis mutandis anche nel caso in cui, in Italia, venga rilasciato erroneamente un movimento di transito non coperto da garanzia.