Con avviso del, 1° dicembre 2022, l’Agenzia Delle Dogane e Monopoli comunica che, sono state introdotte delle misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia. Le misure in vigore dal 2014 erano state precedentemente inserite in TARIC mediante indicazione delle stesse, in forma testuale, con le note di cui ai codici N701 e TN702 che, non rilevano al momento dell’acquisizione al sistema della dichiarazione doganale.
Con decorrenza 1° dicembre, le misure saranno integrate in TARIC, con la creazione di nuovi codici di certificato la cui mancata indicazione impedirà l’acquisizione della dichiarazione doganale.
Lo stesso avviso riporta quali sono le misure restrittive.
Divieti all’esportazione:
L’art 2ter del Regolamento 692/2014 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencate nell’allegato II se destinati alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli oppure all’utilizzo in tali territori. In particolare, trattasi di beni e tecnologie utilizzate nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
Deroghe al divieto suddetto:
- a) non sussistono fondati motivi per ritenere che le merci debbano essere utilizzate in Crimea o Sebastopoli;
- b) sussista un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in relazione ai beni e tecnologie di cui all’art. 2 ter, par.1 a condizione che siano:
1) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari;
2) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali etc.
3) apparecchi o attrezzature per uso medico;
4) necessari per la prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti o sull’ambiente.
- c) nelle circostanze di cui al punto b), in casi di emergenza debitamente giustificati, l’operazione è possibile senza autorizzazione purché l’esportatore informi l’autorità competente entro 5 giorni dalla data di avvenuta esportazione, precisando i motivi per cui la stessa sia avvenuta senza autorizzazione preventiva.
È possibile effettuare l’esportazione indicando nell’apposito campo il testo della dichiarazione doganale, i codici riportati nella tabella 1 successivamente allegata.
Divieti all’importazione:
L’art. 2 del Regolamento 692/2014 stabilisce che è vietato importare nell’Unione Europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
Deroghe al divieto suddetto:
Il divieto di importazione non si applica qualora le merci originarie della Crimea o di Sebastopoli siano state presentate all’esame delle autorità ucraine e siano state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale. In tali casi, al fine dell’attestazione di origine ucraina, può essere presentato per le importazioni delle merci, oltre al certificato di circolazione EUR1, codice N954, anche il certificato di circolazione EUR-MED, codice U045.
È possibile effettuare l’importazione indicando, nell’apposito campo di testo della dichiarazione doganale, i codici documento di cui alla tabella 2 successivamente allegata.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.