Fase 2 del Sistema di Controllo all’Esportazione ECS, operazioni iniziate dal 1 luglio 2009 – procedura di “Follow-up” di cui agli artt. 796 quinquies bis e 796 sexies del Reg. CEE 2454/93: con Nota Prot. 166840/RU del 16 dicembre 2009 e connesso comunicato stampa Prot. 174038/RU del 18 dicembre 2009, l’Agenzia delle Dogane, nel fare seguito alla nota prot. 88970 del 30 giugno 2006 (con cui erano state fornite istruzioni in merito alle nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed sull’avvio della seconda fase dell’Export Control System – ECS, a partire dal 1° luglio 2009), fornisce ulteriori indicazioni in merito alla cd. procedura di “follow-up” (cioè di richiesta del dato relativo all’uscita della merce dal territorio comunitario) prevista dagli art. 796 quinquies bis e art. 796 sexies del reg. CEE 2454/93 (DAC) e regolata dal par. 6, della nota del giugno 2006.
La finalità perseguita dalla procedura in questione è quella di chiudere le operazioni relative a merce effettivamente uscita dal territorio comunitario, ma non regolarmente appurata dall’ufficio di uscita o di annullare quelle dichiarazioni per cui non è dimostrata l’uscita della merce.
I nuovi chiarimenti, resi necessari a seguito di alcuni quesiti posti sia dagli uffici doganali che dagli operatori economici, precisano in particolare che una volta decorso del termine di 90 gg. dalla data di svincolo delle merci per l’uscita della merce dal territorio comunitario (previsto dall’art. 792 ter delle DAC), l’operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di “esportazione scaduta” (stato visibile nel sistema per i soli uffici doganali e non per gli operatori economici). Lo stato in oggetto ha il mero scopo di segnalare agli uffici stessi che da tale momento deve essere attivata la procedura di ricerca del dato sull’uscita delle merci che qui di seguito viene illustrata.
L’ufficio di esportazione prima ancora di attivare la procedura di “follow-up” interpella l’esportatore e il dichiarante per richiedere notizie sull’operazione. In tale fase, vanno richieste sono informazioni relative alla data di uscita ed all’ufficio di uscita (ciò in quanto l’operazione si potrebbe essere perfezionata presso un ufficio doganale di uscita diverso da quello dichiarato). Qualora, in tale occasione, l’esportatore o il dichiarante comunichino la mancata uscita della merce dal territorio doganale della Comunità l’ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di “follow-up”.
Nel caso in cui, invece, l’esportatore o il dichiarante comunichino i dati di cui sopra, l’ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all’ufficio di uscita comunicato dall’operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento.
L’ufficio di uscita entro 10 giorni deve dare esito alla richiesta dell’ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l’operazione oppure comunicandone l’impossibilità con l’apposita funzionalità del sistema ECS.
Allo scadere dei 10 giorni se tale ufficio non conferma l’uscita della merce, l’ufficio di esportazione richiede per iscritto all’esportatore e al dichiarante, immediatamente le prove alternative, stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni).
La nuova nota ricorda inoltre che ai sensi del punto 6 della nota prot. 88970 del 30.6.2006, le prove alternative da esibire sono costituite:
a) dalla prova del pagamento oppure dalla fattura di vendita, unitamente a:
b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure di un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.
A seguito dell’esibizione delle prove alternative che diano evidenza dell’uscita della merce, la dogana di esportazione procede alla chiusura amministrativa dell’operazione. Qualora, invece, l’esportatore o dichiarante comunichino che la merce non è uscita o le prove non diano evidenza dell’uscita della merce, l’ufficio di esportazione procede all’annullamento della dichiarazione, il quale deve essere sempre comunicato sia all’esportatore che al dichiarante nonché all’ufficio di uscita dichiarato.
Nel caso in cui l’esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dalla dogana e non forniscano le prove alternative, questa provvederà a inviare all’esportatore e al dichiarante un sollecito scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indicando un termine entro cui esibire le prove alternative ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà conseguentemente annullata.
Il regolamento comunitario prevede che l’intero procedimento duri 150 giorni dalla data di svincolo della merce per l’esportazione, salvo proroghe per esigenze istruttorie dell’ufficio o dell’operatore stesso.
Gli uffici di esportazione vengono invitati ad attivare la procedura di “follow-up” non appena l’operazione assume lo stato di “esportazione scaduta” ed a seguire le tempistiche del procedimento indicato, al fine di pervenire ad una conclusione del procedimento in tempi ragionevoli. Ciò al fine di evitare che una data operazione si prolunghi nello stato di “esportazione scaduta” per un tempo eccessivo, soprattutto nel caso in cui l’operatore non ha esibito, neanche dietro sollecito, alcuna prova dell’uscita delle merci.
Il procedimento si concluderà quindi con la chiusura amministrativa o con l’annullamento della dichiarazione doganale, a meno che non intervenga, nel corso del procedimento stesso, la regolare chiusura dell’operazione da parte dell’ufficio di uscita.
Infine, l’Agenzia delle Dogane precisa che la procedura di “follow-up” può essere attivata dall’ufficio di esportazione anche su iniziativa dell’esportatore o del dichiarante. In tal caso, l’operatore nel richiedere l’attivazione della procedura all’ufficio di esportazione, comunicherà i dati relativi alla data dell’uscita e alla dogana di effettiva uscita della merce.
L’ufficio di esportazione che può attivare la procedura di “follow-up”, sia d’iniziativa che su richiesta dell’operatore, deve essere solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l’MRN relativo all’operazione.
Allegati: Nota Prot. 166840/RU del 16 dicembre 2009, Comunicato stampa Prot. 174038/RU del 18 dicembre 2009