Come comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avviso del 22 settembre 2023, sono entrate in vigore importanti disposizioni in merito all’importazione di prodotti siderurgici che incorporano materiali siderurgici originari della Russia. Queste misure sono state adottate in risposta alla situazione geopolitica in evoluzione e sono progettate per garantire la sicurezza economica e la stabilità del mercato europeo.

L’articolo 1, paragrafo 12) del Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, datato 23 giugno 2023, ha apportato modifiche significative al Regolamento (UE) n. 833/2014, che riguarda le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Queste modifiche hanno introdotto un divieto di importazione o acquisto diretto o indiretto dei prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII, che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

I prodotti soggetti a questo divieto comprendono una vasta gamma di articoli siderurgici, tra cui ferro, fili, barre, prodotti laminati, tubi, accessori per tubi, costruzioni, parti di costruzioni, serbatoi, ancore, catene, chiodi, viti, bulloni, stufe, radiatori, oggetti per uso domestico o di igiene in ghisa, ferro o acciaio e qualsiasi altro lavoro in ferro o acciaio. Questo divieto si applica ai prodotti originari o esportati dalla Russia, indipendentemente dal paese dal quale essi vengono importati.

Per garantire il rispetto di questa restrizione, l’articolo 3 octies del regolamento richiede che gli importatori siano in grado di fornire la prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici utilizzati nella trasformazione di tali prodotti in paesi terzi.

A tal fine, la Commissione Europea ha fornito indicazioni dettagliate sul tipo di prova accettabile nelle FAQ riguardanti l’applicazione del regolamento 833/2014. Tra le prove ammissibili figura il “Mill test certificate” (MTC), che può essere utilizzato per prodotti sia semilavorati che finiti.

Va sottolineato che il MTC è solo uno dei documenti accettabili per dimostrare l’origine non russa dei materiali siderurgici. Altri documenti validi includono fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni da parte dei fornitori a lungo termine, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione e dichiarazioni del produttore, oltre a clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrino chiaramente l’origine non russa dei materiali siderurgici in questione.

Per garantire la corretta segnalazione di questa prova, gli importatori sono tenuti a utilizzare il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale. Questo passaggio è cruciale per garantire la conformità alle nuove normative e per evitare sanzioni o ritardi nell’importazione dei prodotti siderurgici.

Rimanere conformi a queste restrizioni e fornire le prove richieste dell’origine non russa dei materiali siderurgici contribuirà a garantire un flusso ininterrotto delle operazioni commerciali e a sostenere la politica economica dell’Unione Europea.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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