Il divieto di riproduzione delle specie selvatiche ed esotiche è disciplinato dall’articolo 3 del Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 135. Questa legislazione è stata introdotta in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/429 e alla legge italiana n. 53 del 22 aprile 2021, al fine di regolare il commercio, l’importazione e la conservazione degli animali della fauna selvatica ed esotica, con l’obiettivo primario di preservare la biodiversità e tutelare la salute pubblica.

Il Ministero della Salute ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’applicazione del divieto di riproduzione in una nota datata 27 giugno 2023. Secondo il Ministero, tale divieto si applica solo agli animali esotici selvatici prelevati dal loro ambiente naturale ed introdotti in Italia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo. Questo divieto è stato ulteriormente confermato in un incontro tenutosi il 23 febbraio precedente presso il Ministero.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito indicazioni più precise.

L’articolo 6 del decreto legislativo introduce due eccezioni temporanee ai divieti dell’articolo 3. Gli animali acquisiti entro il 27 settembre 2023 possono essere detenuti fino al termine della loro vita naturale, a condizione che siano mantenuti in condizioni adeguate e non siano in grado di riprodursi o fuggire. La commercializzazione di animali acquisiti in conformità con la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto è consentita fino al 27 settembre 2023.

L’articolo 4 del decreto legislativo introduce divieti di detenzione di specie pericolose per la salute pubblica, l’incolumità pubblica o la biodiversità. Questo articolo rappresenta un significativo cambiamento rispetto alla legislazione precedente, poiché amplia le categorie di animali soggetti a divieto e non permette più ai circhi di detenere tali specie.

L’articolo 11 del decreto impone l’obbligo di includere l’identificativo dell’animale negli annunci di vendita/cessione e richiede un certificato medico veterinario per gli animali oggetto di cessione. L’articolo 17 modifica la legge 150/92 e introduce l’obbligo per le istituzioni scientifiche o di ricerca di ottenere l’iscrizione in un registro specifico per essere esenti dall’obbligo di denuncia per la detenzione di alcune specie.

Per ulteriori informazioni e istruzioni sirimanda alla documentazione allegata.

Tags