Con la circolare 13/D dell’11 aprile 2011, l’Agenzia delle Dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011, il quale ha modificato l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 contenente l’elenco, per ciascuna delle sostanze definite “precursori di droga”, dei paesi in relazione ai quali è necessaria una notifica preventiva all’esportazione.
I precursori di droghe sono sostanze chimiche utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici le quali possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi. L’Allegato IV in particolare, elenca i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche preventive alle esportazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, elenco che si arricchisce ora con l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana, e che vede incluso l’acido fenilacetico (precursore classificato dal Reg. CE n. 111/2005 nella categoria n. 2), fra quelle sostanze per le quali è richiesto l’invio della notifica di pre-esportazione in relazione all’esportazione verso qualsiasi paese terzo.
Il nuovo regolamento estende inoltre l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione verso l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana di alcuni precursori di categoria 3, e precisamente: metiletilchetone, toluene, acetone ed etere etilico.
Infine viene evidenziato che in Italia, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di esportazione rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.