Con l’avviso del 30 ottobre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, con decorrenza dal 13 luglio 2023 fino al 12 gennaio 2024, è stato determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa consultazione della Banca d’Italia, il tasso di interesse per il pagamento dilazionato dei diritti doganali. Tale misura, stabilita conformemente all’articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti la disciplina doganale, come enunciato nel D.P.R. n. 43 del 1973 e modificato dall’articolo 5, comma 2, della Legge n. 213 del 2000, ammonta allo 0,165% annuo se il pagamento avviene oltre i trenta giorni canonici.
È importante rilevare che il suddetto interesse, come descritto nell’articolo 79 del T.U.L.D., si applicherà alle agevolazioni di pagamento relative esclusivamente ai tributi interni. In aggiunta, secondo quanto previsto dall’articolo 86 dello stesso Testo unico, ai ritardati pagamenti di tali tributi si applicherà una sovrattassa di quattro punti percentuali.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.