Con l’avviso pubblicato il 4 dicembre 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito dei chiarimenti in merito alla documentazione richiesta nell’ambito dell’Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia. È essenziale considerare i codici merci 7220.20.41.00, 7220.20.49.00, 7220.20.81.00 e 7220.20.89.00 come prodotti inclusi nell’Allegato I dell’Accordo e, quindi, appartenenti alla “Lista CECA”. Questa classificazione si basa sull’adattamento tecnico del documento di lavoro condiviso a livello unionale nel 2015.
È necessaria la presentazione di una delle seguenti prove d’origine per beneficiare dell’Accordo:
- Certificato di circolazione delle merci EUR.1;
- Certificato di circolazione delle merci EUR-MED;
- Nei casi previsti dall’articolo 22, dell’Accordo, una dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED, emessa dall’esportatore su un documento commerciale dettagliato che identifichi chiaramente i prodotti.
Per i prodotti al di fuori della Lista CECA e le merci diverse dai prodotti agricoli, conformemente alle disposizioni dell’Accordo di Ankara, del relativo protocollo addizionale e delle decisioni del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, è ammissibile presentare un certificato di circolazione A.TR.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.