L’articolo 10 del d.lgs 19 novembre 2008, n. 194 prevede che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze vengano individuate le modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Il decreto del Ministero della Salute 24 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 100 del 2 maggio 2011, che abroga il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 aprile 1999, stabilisce ora che l’ammontare delle tariffe in questione, riportato nell’allegato A del decreto legislativo n. 194/2008, viene determinato dai competenti servizi delle ASL mediante la compilazione dell’apposita bolletta con le indicazioni di cui all’allegato 1, relativamente alla specifica attività svolta dall’operatore del settore interessato, tenendo conto delle avvertenze in essa contenute e nelle misure previste dagli allegati al decreto legislativo. Alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano spetta il compito di vigilare sull’applicazione di tali tariffe da parte delle ASL.
Il decreto del Ministero della Salute distingue tra diverse modalità di versamento delle somme in questione:
1) Gli importi delle tariffe di cui all’allegato A del decreto legislativo, dalla sezione 1 alla sezione 5, vanno versati su conto corrente postale intestato all’ASL competente per territorio o con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali prima dell’effettuazione delle prestazioni. Viene tuttavia prevista anche la possibilità di avvalersi del meccanismo del “conto a scalare”: l’operatore cioè versa in anticipo un importo calcolato dall’ASL sulla base della previsione della tariffazione per un periodo concordato, scalando gli importi dovuti di volta in volta in rapporto all’attività di controllo. In caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati ai fini dei successivi controlli, l’operatore provvederà al reintegro del conto, in via anticipata rispetto all’effettuazione dei controlli stessi. Se l’operatore cessa l’attivita’, l’Azienda sanitaria locale restituisce gli importi residui sul conto.
2) Gli importi delle tariffe di cui all’allegato A, sezione 6 del decreto legislativo, sono versati entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante accredito sul conto corrente postale intestato all’ASL competente per territorio o mediante altra modalità analoga stabilita da apposite disposizioni regionali.
L’importo complessivo delle tariffe definito dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute, sulla base dell’allegato 5, va versato dall’operatore interessato su specifico conto corrente postale intestato all’Ufficio periferico che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale gestione on line. Tali importi sono versati dall’operatore prima dell’effettuazione delle prestazioni. Ai fini del loro versamento, i PIF e gli USMAF possono consentire all’operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del “conto a scalare”.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto.