Con l’avviso pubblicato il 6 marzo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, il Regolamento Delegato (UE) 2024/634 della Commissione del 14 dicembre 2023 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/635 della Commissione del 2 febbraio 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L, del 20 febbraio 2024, saranno in vigore a partire dall’11 marzo 2024.
I provvedimenti principali:
- Regolamento Delegato (UE) 2024/634: Modifiche alla Prova della Posizione Doganale e alle Formalità Doganali per i Dispositivi Elettronici di Rilevamento del Carico
Le modifiche apportate al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 riguardano principalmente l’articolo 119, paragrafo 2, nuova lettera a) e nuovo paragrafo 3, che specificano le condizioni per la circolazione delle merci unionali senza un regime doganale, garantendo che la posizione doganale rimanga invariata a condizione che non ci siano scali al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Inoltre, sono state dettagliate le procedure per ottenere lo status di emittente autorizzato per il rilascio dei mezzi di prova della posizione doganale “ACP”. Allo stesso tempo, sono state introdotte formalità doganali semplificate per i dispositivi elettronici di rilevamento del carico, consentendo loro di beneficiare di agevolazioni simili agli imballaggi a cui sono applicati.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/635: Modifiche al Regime del Transito Unionale e alla Prova della Posizione Unionale
Le modifiche al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 includono disposizioni riguardanti il rilascio dei documenti T2L o T2LF da parte degli emittenti autorizzati e la registrazione di tali prove nel sistema elettronico relativo alla prova della posizione unionale (PoUS). Inoltre, sono state stabilite nuove condizioni per il rilascio del Documento di Accompagnamento Transito (DAT), consentendo anche ad altre parti oltre al titolare del regime di richiederlo. Sono state inoltre delineate le circostanze in cui la modifica del mezzo di trasporto non è necessaria per le merci trasportate su unità di trasporto intermodale.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.