Con la Circolare n. 9 del 5 aprile 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti riguardo all’Operatore Economico Autorizzato (AEO),
Questo intervento sostituisce la precedente Circolare 36/D/2007, mira a fornire agli Uffici periferici e agli operatori doganali una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dal sistema doganale unionale (formato dal Reg. 952/2013/UE, istitutivo del Codice Doganale dell’Unione – CDU e dalle sue disposizioni integrative quali il Reg. delegato 2015/2446/UE – RD e il Reg. di esecuzione 2015/2447/UE – RE, a cui si affianca il Reg. 2023/1070/UE sulle disposizioni tecniche relative all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni) in relazione alla gestione dell’autorizzazione AEO e, nel contempo, a dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata un’uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento verso i soggetti AEO.
Definizione di Operatore economico Autorizzato – AEO
Per quanto riguarda la definizione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), con l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione, sono state apportate modifiche significative alle norme e alle procedure doganali. L’AEO certifica l’affidabilità di un operatore economico in ambito doganale e gli consente di godere di specifici benefici in tutta l’Unione europea.
L’autorizzazione AEO è richiesta da operatori economici che desiderano fruire di semplificazioni doganali, agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli di sicurezza o entrambi.
L’operatore economico può presentare istanza per una delle seguenti autorizzazioni:
- AEOC (Customs) – AEO – Semplificazioni doganale
Lo status di AEOC può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale.
- AEOS (Security) – AEO – Sicurezza
Lo status di AEOS può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale.
- AEOF” (Full) – AEO – Semplificazioni doganali/Sicurezza
Lo status AEOF può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza.
Procedura per la richiesta della domanda
La domanda per ottenere lo status di AEO deve rispettare requisiti soggettivi e oggettivi.
Sotto il profilo soggettivo, l’operatore economico deve essere stabilito nel territorio dell’Unione europea come recita l’articolo 38 del CDU e deve svolgere, a titolo esemplificativo una delle seguenti attività: produttori, importatori e/o esportatori e attività di spedizionieri.
Tra i requisiti oggettivi figurano l’osservanza della normativa doganale e fiscale, un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, il rispetto degli obblighi finanziari e la dimostrazione di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali.
La procedura per richiedere lo status di AEO prevede la compilazione del Questionario di Autovalutazione (QAV) e la presentazione dell’istanza in formato elettronico tramite il portale GTP. Successivamente, l’Ufficio delle Dogane competente avvia le attività di audit per verificare i requisiti previsti dalla normativa. L’esito dell’audit può essere positivo, negativo o momentaneamente negativo, consentendo all’operatore economico di correggere eventuali criticità.
La Circolare delinea i principali chiarimenti riguardanti l’ottenimento dello status AEO, fornendo istruzioni operative agli uffici doganali territoriali per garantire uniformità procedurale. Viene anche chiarito che le infrazioni e i reati commessi nella sfera privata delle persone fisiche non influenzano l’ottenimento dello status AEO, mentre sono da considerare quali violazioni gravi o ripetute le infrazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.
Nella circolare vengono anche individuate alcune ipotesi (dettagliate nella Tabella 1 in allegato) in cui, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile è possibile ritenere soddisfatto il criterio della conformità e procedere, conseguentemente, al rilascio o al mantenimento dell’autorizzazione AEO.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.