Con la circolare n. 12 del 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale, conformemente al Regolamento (UE) 2018/1672 e al D.Lgs. n. 195/2008. Queste disposizioni, volte a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, stabiliscono un sistema robusto di controlli sulle persone fisiche che portano con sé denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione Europea (articolo 3 del Reg. UE 2018/1672) che per quelle dal territorio nazionale (articolo 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008), è richiesta la presentazione di una dichiarazione all’ufficio doganale di confine. Tale obbligo deriva dalla necessità di monitorare le movimentazioni di capitali; l’omissione della dichiarazione costituisce un’infrazione amministrativa, indipendentemente da eventuali altre illiceità legate al trasferimento del denaro.

Nei casi in cui vi siano indizi di correlazione tra il denaro e attività criminali, anche trasferimenti di somme inferiori alla soglia di dichiarazione possono essere considerati illeciti. Per questo motivo, sia il Regolamento UE 1672/2018 che il D.Lgs. 195/2008 prevedono la conservazione delle informazioni acquisite dall’Agenzia.

Nonostante le differenze tra la normativa UE e nazionale, è stato creato un unico modello di dichiarazione per semplificare il compito dei dichiaranti. La circolare fornisce chiarimenti su vari aspetti applicativi delle disposizioni vigenti, tra cui la definizione di denaro contante, l’oro da investimento, il frazionamento elusivo e la gestione delle somme sequestrate. L’obiettivo è uniformare l’azione amministrativa su tutto il territorio nazionale e garantire parità di trattamento ai soggetti interessati dai controlli.

  1. Definizione di denaro contante

La normativa dell’Unione Europea e quella nazionale definiscono il “denaro contante” in modo simile ma con alcune differenze.

Secondo il Regolamento (UE) 2018/1672, il “denaro contante” include valuta, strumenti negoziabili al portatore come assegni e vaglia, beni ad alto valore liquido come monete d’oro e lingotti, e carte prepagate non nominative. Tuttavia, al momento, non vi è un atto delegato che specifica quali carte prepagate rientrino nella definizione di denaro contante, quindi la loro dichiarazione non è obbligatoria.

Secondo il Decreto Legislativo italiano n. 195/2008, il “denaro contante” comprende solo banconote, monete metalliche aventi corso legale e alcuni strumenti negoziabili al portatore come assegni e mandati di pagamento emessi al portatore. L’oro da investimento e le monete non aventi corso legale attualmente non sono soggetti agli obblighi dichiarativi..

  1. Oro da investimento

Per le movimentazioni di oro, si fa riferimento alle disposizioni della L. n. 7/2000 e al Provvedimento del 14 luglio 2000 dell’UIC (ora UIF), che impongono la dichiarazione di tutte le operazioni in oro e i trasferimenti al seguito di oro di valore pari o superiore a euro 12.500.

Le operazioni di trasferimento devono essere segnalate alla UIF entro il mese successivo e comunicate prima dell’attraversamento della frontiera. Le violazioni degli obblighi dichiarativi sono soggette alle disposizioni della L. n. 689/1981 e devono essere comunicate dagli Uffici delle dogane alla UIF e all’Ufficio controlli dogane della Direzione.

  1. Frazionamento elusivo

Il frazionamento delle somme superiori a 10.000 euro in più operazioni o tra membri dello stesso gruppo è considerato elusione della normativa. La giurisprudenza chiarisce che l’unicità dell’operazione è fondamentale per l’applicazione delle sanzioni. In altre parole, se il frazionamento è fatto per eludere la norma e nascondere il trasferimento complessivo di denaro, si considera come un’unica operazione soggetta agli obblighi dichiarativi.

  1. Trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori

Anche se un individuo trasporta denaro contante per conto di altri accompagnatori, l’obbligo di dichiarazione si applica indipendentemente dalla titolarità delle somme. In sostanza, se un passeggero trasporta denaro per sé e per altri, le normative richiedono che venga dichiarato l’intero importo, indipendentemente da chi sia il proprietario effettivo delle somme trasportate.

  1. Soggetti minorenni

Le normative europee e nazionali relative alla dichiarazione di denaro contante si applicano a tutte le persone fisiche che attraversano i confini dell’Unione o del territorio nazionale con una somma di denaro pari o superiore a 10.000 euro. Se il portatore del denaro contante è minorenne e non è in grado di firmare la dichiarazione, il suo rappresentante legale è tenuto a presentarla. Se un maggiorenne trasporta denaro per sé e per un minore, deve dichiarare l’intero importo, indicando sé stesso come portatore e specificando il minore come proprietario della somma nelle caselle appropriate. Se un maggiorenne trasporta una somma di denaro dichiarabile e afferma che una parte appartiene a un minore accompagnato, l’ufficiale doganale procederà con l’accertamento della violazione, indipendentemente dalla titolarità delle somme al minore.

  1. Termini per la contestazione negli accertamenti ex post

Le sanzioni per violazioni delle norme valutarie devono essere contestate immediatamente all’interessato o notificate secondo i termini previsti dalla legge. Se l’accertamento della violazione viene effettuato successivamente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui l’autorità competente ha acquisito conoscenza del fatto che ha portato alla violazione della norma.

  1. Gestione delle somme sequestrate

Il denaro contante sequestrato è destinato prioritariamente al pagamento delle sanzioni amministrative e viene versato al Fondo unico di giustizia. Dopo la conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro sequestrato può essere restituito all’avente diritto entro cinque anni dalla data del sequestro, a condizione che non sia stato utilizzato per pagare le sanzioni. La gestione delle somme sequestrate non rientra nella competenza dell’Agenzia delle Dogane ma dell’autorità competente per l’irrogazione della sanzione.

Le Direzioni territoriali saranno responsabili di garantire che gli Uffici dipendenti rispettino accuratamente le indicazioni fornite nella presente circolare. In caso di necessità, forniranno istruzioni aggiuntive per assicurare il corretto svolgimento dei controlli specifici e segnaleranno prontamente qualsiasi difficoltà operativa che dovesse sorgere.Inizio modulo

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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