Con Determinazione del Direttore Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici Prot. n. 169879/P del 16/12/2009, l’Agenzia delle Dogane ha approvato la dichiarazione sull’imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza e integrità professionale dell’operato dei Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane, la quale intende orientare i laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane a criteri di imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza ed integrità professionale, sia per quanto riguarda le attività istituzionali di controllo che per i servizi offerti sul mercato. Tali aspetti verranno monitorati in corso di audit interno (cui sono soggetti tutti gli uffici dell’Agenzia delle Dogane), insieme alla regolarità amministrativa e contabile ed agli aspetti di deontologia professionale (il personale dell’Agenzia con il profilo professionale di Chimico è abilitato e iscritto all’Albo professionale e, come tale, assicura l’osservanza del Codice Deontologico per l’esercizio della professione di Chimico).
Il personale dell’Agenzia è inoltre soggetto a verifiche ispettive, finalizzate all’accertamento del mancato svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Viene introdotto l’obbligo per il personale dei laboratori chimici di non utilizzazione a fini privati delle informazioni ed i risultati di prova di cui dispone per ragioni di ufficio.
Le analisi eseguite a titolo istituzionale, riferite a campioni inviati dagli Uffici delle Dogane o da altre Amministrazioni che si avvalgono a tal fine dei laboratori chimici delle Dogane, vanno inotre effettuate su campioni prelevati nell’esercizio dell’attività di controllo da personale non appartenente al laboratorio e codificati con la dicitura “ASI istituzionali”.
Le analisi eseguite nell’ambito dei servizi offerti sul mercato vengono effettuate su campioni, codificati con la dicitura “ASI altri”, consegnati in laboratorio direttamente dai clienti. Il relativo rapporto di prova emesso deve riguardare il solo campione presentato all’analisi e non è in nessun caso da riferirsi all’intera partita di merce da cui proviene; tanto meno l’esito di analisi può essere utilizzato ai fini istituzionali.
I campioni non possono infine essere sottoposti contemporaneamente ad analisi di tipo istituzionale e ad analisi su richiesta del cliente privato.