Con la circolare pubblicata l’11 giugno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce l’utilizzo del PoUS (Proof of Union Status) e gli adempimenti procedurali correlati, in particolare nei casi in cui non sono disponibili specifiche funzionalità. La regolamentazione doganale prevede diversi strumenti per attestare la posizione di merce unionale, inclusi i formulari T2L/T2LF e altre disposizioni pertinenti.

  1. Nel caso in cui pervengano da altri Stati membri dell’Unione formulari T2L/T2LF in formato cartaceo, è possibile accettarli? Nonostante la Commissione abbia confermato l’impossibilità di un periodo transitorio per la migrazione alla procedura elettronica, è stato suggerito di accettare provvisoriamente prove ancora emesse su supporto cartaceo, per risolvere difficoltà operative temporanee.
  2. È possibile presentare una richiesta di rettifica/annullamento di un documento T2L/T2LF rilasciato? Attualmente, la normativa doganale unionale non prevede tale possibilità, suggerendo agli operatori economici di attendere la scadenza della validità della prova (90 giorni) e di richiedere un nuovo documento in caso di necessità pratica.
  3. È possibile emettere un documento T2L/T2LF cumulativo per più spedizioni verso lo stesso Stato membro di destinazione? Secondo le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447, il T2L/T2LF non può essere cumulativo e deve essere utilizzato per una singola spedizione.
  4. Con l’introduzione del nuovo sistema PoUS, è ancora possibile attestare la posizione unionale delle merci su fattura o documento di trasporto per merci con valore non superiore a euro 15.000? Sì, l’articolo 211 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 permette di utilizzare fattura o documento di trasporto per merci di valore inferiore a euro 15.000 come prova della posizione unionale, in aggiunta al nuovo sistema PoUS.
  5. È possibile ottenere un documento T2L/T2LF a posteriori? Secondo l’articolo 199 del Regolamento di Esecuzione, è possibile ottenere documenti T2L/T2LF a posteriori prima della scadenza del termine di tre anni per la notifica dell’obbligazione doganale, purché siano soddisfatti tutti i criteri richiesti e verificati attentamente.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata

Tags