Con la Circolare N. 18/D (prot. 22037/RU) del 26 maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane comunica che con decorrenza 1° gennaio 2010, il Reg. (UE) n.113/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i Paesi terzi, ha abrogato il Reg. (CE) n.1917/2000, modificando, nella nuova formulazione, tra l’altro, la procedura di dichiarazione semplificata per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali di cui al capitolo 98 della Nomenclatura Combinata.
L’art. 19 del precedente Regolamento prevedeva infatti che il ricorso alla suddetta procedura era possibile solo “ previa autorizzazione secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro”. Fino al 31 dicembre 2010, in Italia, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione era l’Agenzia delle Dogane (Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti – Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli), che provvedeva secondo le modalità di cui agli artt. 16, 17 e 18 dell’abrogato Reg.(CE) n.1917/2000. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la suddetta autorizzazione non è più richiesta.
Infatti, in conformità a quanto stabilito dal Reg.(UE) n. 113/2010, la nota al capitolo 98 della N.C. prevede che lo Stato membro che si avvalga della procedura di semplificazione, dovrà diramare delle istruzioni nazionali che ne definiscano i criteri e la procedura (Reg.(UE) n.861/2010). In attuazione di dette disposizioni, la circolare in oggetto fornisce le istruzioni relative ai movimenti di impianti industriali verso Paesi terzi. Per quanto riguarda gli adempimenti degli operatori, a decorrere dal 1° gennaio 2011, essi possono effettuare la dichiarazione semplificata, per la registrazione statistica delle esportazioni di impianti industriali, indicando direttamente nella casella 33 del D.A.U. , il codice N.C. a 8 cifre.
Nulla è mutato in merito alle modalità di presentazione di tali dichiarazioni e sugli obblighi di trasmissione telematica delle medesime, ai fini della loro registrazione nel sistema AIDA nel rispetto delle vigenti regole. L’art.17 del citato Reg. (UE) n. 113/2010, al paragrafo 1, precisa al riguardo che per “impianto industriale” si intende un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un’unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi. Per “componente” si intende invece una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della N.C.
il codice N.C. a 8 cifre da riportare nella dichiarazione doganale, è composto secondo la seguente regola:
- le prime quattro cifre sono 9880;
- la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della N.C. nel quale rientrano le merci della componente;
- la settima e l’ottava cifra sono “0”.
Per quanto riguarda il valore statistico, l’art. 17, al paragrafo 2, precisa che le statistiche di esportazione, a livello delle componenti, possono essere compilate a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati.
Per questi ultimi, pertanto, la procedura di semplificazione è ammessa anche quando il valore sia inferiore alla soglia suddetta. Gli operatori che intendono far ricorso alla procedura in questione dovranno darne tempestiva comunicazione all’Ufficio doganale/S.O.T. in cui si intende effettuare l’operazione di esportazione e, contestualmente, all’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT- Servizio Commercio Estero, Unità C, via Cesare Balbo, 16- 00184 Roma, compilando e inviando il modello allegato alla circolare in commento. Per l’Ufficio doganale/S.O.T. di esportazione, alla comunicazione, deve essere allegata la documentazione probatoria (contratto, fattura, elenco descrittivo dei componenti etc.) necessaria per l’ accertamento dei requisiti di cui sopra.