La Circolare n. 20/2024, emessa dalla Direzione Dogane il 4 ottobre 2024, illustra e chiarisce le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione, recentemente introdotte con il Decreto Legislativo 141/2024 del 26 settembre. Questa normativa si inserisce nel quadro di riforma fiscale delineato dalla legge delega n. 111/2023, che ha conferito al governo il compito di modernizzare il sistema doganale italiano, aggiornando o abrogando disposizioni obsolete e non più in linea con il diritto doganale dell’Unione.

Le nuove norme sono organizzate in sette titoli e comprendono un totale di 122 articoli, riducendo considerevolmente l’estensione rispetto alle oltre 350 disposizioni contenute nel precedente Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), ormai superato. La circolare evidenzia i principali cambiamenti, che mirano a razionalizzare e semplificare il sistema, migliorare la compliance degli operatori e allineare la legislazione italiana con le direttive e regolamenti dell’Unione Europea.

  1. Rapporto doganale e inclusione dell’IVA tra i diritti di confine

Uno dei punti chiave è l’esplicita inclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tra i diritti di confine, equiparandola a dazi, accise e altre imposte di consumo dovute all’atto dell’importazione. Questo chiarimento normativo stabilisce che, per le merci importate, l’IVA venga considerata parte integrante dei diritti doganali, rispondendo anche alle interpretazioni giuridiche della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione italiane. Tuttavia, vengono individuate delle eccezioni per le merci immesse in libera pratica per essere destinate a un deposito IVA o per la successiva distribuzione in altri Stati membri dell’UE (regimi 42 e 45).

  1. Rappresentanza doganale

La circolare specifica i requisiti e le modalità di autorizzazione per la rappresentanza doganale, in particolare per la rappresentanza diretta. Questa può essere esercitata solo da soggetti che abbiano ottenuto un’abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, come nel caso di spedizionieri doganali, Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.) o operatori economici autorizzati (AEO). Vengono descritti i criteri di competenza, esperienza e affidabilità fiscale necessari per l’abilitazione, così come le cause che possono portare alla sospensione o alla revoca di tale autorizzazione. La normativa stabilisce anche che la rappresentanza diretta non è consentita ai soggetti non stabiliti nel territorio unionale, i quali devono operare attraverso rappresentanti indiretti stabiliti nell’UE.

  1. Procedure di accertamento e revisione

Il nuovo quadro normativo potenzia lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.), rafforzando il coordinamento tra le varie amministrazioni coinvolte nei controlli doganali. Viene introdotta la possibilità per gli uffici doganali di effettuare verifiche a bordo delle navi anche prima dello sbarco o dopo l’imbarco, garantendo così maggiore efficienza nelle operazioni marittime. Inoltre, le nuove disposizioni stabiliscono l’obbligo per l’Agenzia delle Dogane di notificare agli operatori i risultati delle verifiche e delle analisi di laboratorio, prevedendo il diritto degli interessati a richiedere una ripetizione delle analisi entro dieci giorni. La riforma pone particolare attenzione al diritto al contraddittorio, garantendo agli operatori l’opportunità di contestare le decisioni doganali.

  1. Sistema sanzionatorio

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il sistema delle sanzioni. La nuova normativa introduce una distinzione più netta tra le sanzioni di natura penale e quelle amministrative, riservando alle prime i casi più gravi, come il contrabbando, mentre per le infrazioni di minore entità vengono previste sanzioni amministrative. In particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri viene affrontato con misure più severe, inclusa la possibilità di confisca dei beni utilizzati per l’illecito. La riforma stabilisce inoltre un monitoraggio periodico sui rappresentanti doganali autorizzati, i quali devono autocertificare annualmente il rispetto dei requisiti di idoneità.

  1. Revisione delle disposizioni nazionali e abrogazione di norme obsolete

L’entrata in vigore del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013) ha reso necessaria la revisione o l’abrogazione di molte disposizioni del TULD, soprattutto in relazione alla digitalizzazione delle procedure e all’introduzione del diritto al contraddittorio. La circolare sottolinea l’abrogazione di istituti non più conformi al diritto unionale, come la “linea doganale”, sostituita dal concetto di “linea di vigilanza doganale”, e l’istituto della controversia doganale, esplicitamente eliminato in ottemperanza alla legge delega.

  1. Coordinamento tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza

Il Decreto prevede una più stretta collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza. Questo coordinamento operativo mira a facilitare le operazioni di vigilanza e controllo in particolare nelle aree di confine. La circolare specifica che, in caso di carenza di personale, la Guardia di Finanza può assumere la gestione di alcune strutture doganali con traffico limitato su richiesta del Direttore dell’Agenzia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni ministeriali.

Allegato: Tabella di concordanza

A complemento delle nuove disposizioni, la circolare include un allegato con una tabella di concordanza che confronta le “Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione” con le norme nazionali sostituite, oltre a indicazioni di prassi e riferimenti normativi unionale. Questo strumento è pensato per agevolare l’interpretazione e l’applicazione pratica delle nuove norme, semplificando il passaggio dal TULD al nuovo quadro giuridico.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.