Con la circolare n. 23/2024, il Dipartimento Dogane ha introdotto i primi chiarimenti operativi relativi all’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione, prevista dall’articolo 179 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU). Questa procedura, in vigore dal 1° luglio 2024, consente la gestione semplificata delle dichiarazioni doganali in uno Stato membro diverso da quello di presentazione fisica delle merci, attraverso il sistema CCI (Centralized Clearance for Import).

  1. Ambito di applicazione dello sdoganamento centralizzato
  • La procedura permette agli operatori economici autorizzati (AEOC) di presentare dichiarazioni doganali nel proprio Stato membro di stabilimento (Ufficio doganale di controllo) per merci presentate fisicamente in altri Stati membri (Ufficio doganale di presentazione).
  • Nella prima fase, la semplificazione riguarda solo alcuni regimi doganali, quali importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale. Sono escluse le merci soggette ad accise, gli scambi con territori fiscali speciali e quelle regolate dalla politica agricola comune.
  1. Procedura di rilascio delle autorizzazioni
  • Gli operatori devono richiedere l’autorizzazione tramite il sistema CDS (Customs Decision System) presso lo Stato membro di stabilimento.
  • L’autorizzazione coinvolge la consultazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri interessati, che devono concordare le modalità di controllo e riscossione dei tributi.
  • La mancata risposta entro i termini previsti comporta l’approvazione automatica secondo il principio del silenzio assenso.
  1. Modalità di riscossione dei tributi
  • I dazi doganali, quali risorse proprie dell’Unione Europea, sono riscossi dall’Ufficio di controllo, mentre l’IVA e le accise sono gestite dall’Ufficio di presentazione sulla base delle informazioni trasmesse dal sistema CCI.
  • Gli operatori economici devono identificarsi ai fini IVA, tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, e fornire una garanzia per accedere alla dilazione dei pagamenti (DPO).
  1. Competenze degli Uffici doganali
  • Ufficio di controllo: si occupa della verifica documentale e dell’analisi dei rischi, trasmettendo l’esito all’Ufficio di presentazione tramite CCI.
  • Ufficio di presentazione: esegue controlli fisici e sulla fiscalità nazionale, comunicando i risultati all’Ufficio di controllo per autorizzare lo svincolo delle merci.
  1. Misure extratributarie
  • La procedura integra controlli specifici su documentazione sanitaria, fitosanitaria, certificati CITES e conformità radiometrica, conformemente alla normativa nazionale e unionale.

Il sistema di sdoganamento centralizzato sarà progressivamente esteso ad altri regimi doganali e merci, con implementazioni aggiuntive entro il 2025. Le Direzioni territoriali e gli operatori sono invitati a seguire le indicazioni fornite per garantire la corretta applicazione della procedura.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata