Con la circolare n. 24/2024 del 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito aggiornamenti dettagliati in merito alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), fondamentali per garantire un’applicazione uniforme della normativa doganale a livello dell’Unione Europea (UE). Di seguito vengono esposti i contenuti principali.

Premessa

La circolare sottolinea l’importanza della corretta classificazione delle merci per assicurare l’applicazione uniforme della normativa doganale e la fluidità degli scambi commerciali. La classificazione si basa sul Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU), con particolare riferimento alla Nomenclatura Combinata (NC) e alla tariffa integrata TARIC, che sintetizzano le misure tributarie e non tributarie applicabili nell’ambito dell’UE.

Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), previste dal CDU, mirano a fornire agli operatori economici uno strumento per garantire il rispetto delle norme, attribuendo un codice tariffario obbligatorio per una determinata merce. Tali decisioni, emesse dalle autorità doganali degli Stati membri, sono vincolanti sia per le autorità che per i richiedenti.

Disciplina delle ITV

Le ITV possono essere richieste dagli operatori economici stabiliti nell’UE o, in alcuni casi, da operatori extra-UE che intendono svolgere operazioni doganali nel territorio unionale, previa registrazione presso l’autorità doganale competente. Le ITV:

  • sono valide per tre anni dalla data di emissione, salvo modifiche normative o situazioni specifiche che ne comportino la cessazione anticipata;
  • si riferiscono a una sola merce o prodotto, salvo eccezioni previste per gli assortimenti.

Ogni ITV emessa è vincolante per tutte le autorità doganali degli Stati membri e per il titolare, che è tenuto a indicare il numero identificativo dell’ITV nelle dichiarazioni doganali relative alla merce in questione.

Procedura di richiesta

Le domande di ITV devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico European Binding Tariff Information (EBTI), accessibile attraverso il Generic Trader Portal (GTP). Per accedere al portale, il richiedente deve disporre di:

  • un codice EORI valido;
  • credenziali di accesso ai servizi digitali sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM);
  • autorizzazioni per l’accesso ai servizi UE, da ottenere tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

Le domande devono contenere una descrizione dettagliata della merce, comprensiva di informazioni fisiche, funzionali e tecniche, ed eventuali documenti di supporto (foto, schede tecniche, contratti). La mancata fornitura di informazioni richieste entro i termini comporta il rigetto della domanda.

Gestione e rilascio delle ITV

La gestione delle domande di ITV avviene interamente tramite il sistema elettronico. Il rilascio delle decisioni è centralizzato presso l’Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane. L’Ufficio centrale può richiedere supporto tecnico ai laboratori chimici di ADM o agli uffici locali per la valutazione della classificazione delle merci.

La decisione deve essere emessa entro 120 giorni dall’accettazione della domanda, salvo proroghe giustificate da indagini o necessità di consultazione con altri Stati membri o con la Commissione Europea. Eventuali campioni inviati dall’operatore saranno analizzati e, in assenza di richiesta specifica per la restituzione, smaltiti al termine del procedimento.

Validità, rinnovo e cessazione

Le ITV cessano di essere valide:

  • con la scadenza del periodo di tre anni;
  • in caso di modifiche normative che incidano sulla classificazione delle merci;
  • a seguito di revoca per incompatibilità con nuove interpretazioni o normative;
  • in caso di annullamento per errori materiali o informazioni inesatte fornite dal richiedente.

Le ITV non possono essere rinnovate automaticamente alla scadenza. È necessario presentare una nuova domanda tra i 150 e i 120 giorni precedenti la scadenza.

Uso esteso (Periodo di Grazia)

In determinati casi, come la revoca o la cessazione anticipata di un’ITV, il titolare può richiedere il cosiddetto uso esteso. Tale utilizzo è consentito per un periodo limitato, esclusivamente per contratti vincolanti stipulati prima della revoca o cessazione, e richiede una richiesta specifica entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Revoca e annullamento

La revoca delle ITV può essere disposta nei seguenti casi:

  • modifiche normative che rendano l’ITV incompatibile con le nuove disposizioni;
  • errori materiali che non incidono sulla classificazione delle merci, con riemissione corretta della decisione;
  • cessazione delle condizioni previste per l’adozione dell’ITV.

L’annullamento delle ITV avviene qualora si riscontri che le decisioni si basino su informazioni incomplete o inesatte fornite dal richiedente. In tal caso, gli effetti sono retroattivi, con possibilità di recupero dei dazi non corrisposti.

Notifica e ricorsi

Le decisioni e tutte le comunicazioni relative alle ITV vengono notificate esclusivamente tramite il Generic Trader Portal. L’operatore può ricevere avvisi via e-mail, ma la pubblicazione sul portale costituisce la notifica ufficiale. È ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica, da presentare alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

Assistenza e disposizioni finali

L’Agenzia ha attivato un servizio di helpdesk per supportare gli operatori economici e il personale ADM su aspetti tecnici e procedurali relativi alle ITV. La circolare è pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia e sostituisce integralmente la precedente n. 11/D del 31 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.