Con la nota Prot. 59658/RU del 23 maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane illustra le principali novità del Decreto legislativo n. 54 dell’11 aprile 2011 (vedasi la newsletter CNSD n. 12/2011), emesso in attuazione della Direttiva n. 2009/48/CE del 18 giugno 2009, che stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità, il quale é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 12 maggio 2011.
Si ricorda che la Direttiva n. 2009/48/CE abroga, con decorrenza dal 20 luglio 2011, la Direttiva n. 88/378/CEE (attuata a sua volta con decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 1991), ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’allegato II, parte 3 (rischi connessi alle proprietà chimiche), che rimarranno ancora in vigore fino al 19 luglio 2013. Come disposto dall’art. 53 della Direttiva giocattoli e dall’art. 33 del predetto Decreto n. 54, quindi, i giocattoli conformi al disposto della Direttiva 88/378/CEE potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011, salvo l’eccezione prevista.
La nuova Direttiva giocattoli si pone l’obiettivo di razionalizzare ed incrementare l’efficacia dei presidi a tutela della sicurezza dei giocattoli, nonché di semplificare la disciplina vigente, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori e dell’ambiente, nonché di garantire un’equa concorrenza sul mercato comunitario.
A tale scopo, la Direttiva mira ad evitare a monte l’immissione sul mercato comunitario di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e l’incolumità fisica dei consumatori, introducendo alcuni obblighi per i fabbricanti e gli importatori, quali: l’effettuazione della valutazione dei rischi per ogni prodotto che viene immesso sul mercato; il rispetto di requisiti più restrittivi di sicurezza chimica dei giocattoli; il rispetto delle precisazioni riguardo all’etichettatura e alle specifiche prescrizioni per i giocattoli negli alimenti.
I principali elementi della nuova Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli vengono evidenziati nel testo della nota dell’Agenzia delle Dogane, che così illustra in particolare il contenuto dell’art. 10, in base al quale i giocattoli, per la successiva immissione sul mercato, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza, e pertanto non devono compromettere la sicurezza o la salute di chi li usa, “quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini”. A tal proposito le previste etichette ed istruzioni d’uso richiamano l’attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l’uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli; requisiti specifici di sicurezza, indicati nell’allegato II (proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche igiene e radioattività). La conformità ai predetti requisiti definiti all’articolo 10 e all’allegato II è attestata dalla c.d. dichiarazione CE di conformità, strutturata sulla base dell’allegato III alla Direttiva, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo.
Il Decreto legislativo n.54/2011, che come accennato più sopra, attua la nuova Direttiva giocattoli, conferman quale Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli il Ministero dello Sviluppo economico, indicando le tipologie di controlli/provvedimenti che l’autorità di vigilanza può adottare e definendo le modalità ai fini dell’autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.
Il decreto in oggetto, rispetto alla previgente legislazione (d.lgs. n. 313/1991), fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa dei giocattoli recependo l’elenco dei prodotti esclusi (allegato I) e introduce le nuove definizioni di giocattolo funzionale, di gioco di attività, di rischio e di danno e di velocità di progetto (art. 2). Esso inoltre aggiorna i requisiti di sicurezza, soprattutto per quel che riguarda l’impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Elemento di grande novità è l’introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), del divieto d’uso o dell’obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze; rimodula alcuni particolari requisiti di sicurezza, attinenti ad es. alle proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei giocattoli, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Il nuovo decreto inoltre implementa il settore avvertenze, recependo l’obbligo di chiarezza e di leggibilità ed altre restrizioni connesse ad es. alla fascia di età e all’abilità dell’utilizzatore. Infine, con riferimento ai prodotti alimentari abbinati ai giocattoli, prevede la separazione di questi dagli alimenti stessi mediante opportuno imballaggio.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, viene introdotta in particolare una serie di oneri posti a carico degli operatori economici che intervengono nella filiera di commercializzazione degli stessi. I fabbricanti, ad esempio, devono garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’art. 9 e all’allegato II del decreto ed eseguire (o far eseguire) una valutazione di conformità degli stessi ai suddetti requisiti. Ancora poi, devono redigere la dichiarazione di conformità ed apporre la marcatura CE di cui all’art. 30 del Reg. CE 765/2008.
I fabbricanti, infine, nell’adottare le misure necessarie ad assicurare che la produzione in serie continui ad essere conforme, garantiscono l’identificazione del giocattolo, apponendo sullo stesso o sull’imballaggio ogni informazione utile.
L’Agenzia delle Dogane attira l’attenzione sulla circostanza che i fabbricanti, ove ritengano che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, devono adottare le misure necessarie per conformarlo o ritiralo o richiamarlo, informandone, in presenza di rischi, il Ministero dello sviluppo economico. Il fabbricante può anche nominare un rappresentante autorizzato, il quale non risponde né della conformità della fabbricazione o progettazione del giocattolo né della stesura della documentazione tecnica, ma può mantenere quest’ultima e la dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza, fornendo tutte le informazioni in proprio possesso per dimostrare la conformità del prodotto e cooperando nelle azioni necessarie ad eliminare i rischi presentati dai giocattoli rientranti nel loro mandato.
Per quanto riguarda invece gli importatori, il Decreto legislativo 54/2011 pone a loro carico l’obbligo di immettere sul mercato esclusivamente giocattoli conformi. Essi pertanto, dovranno assicurarsi preventivamente che il fabbricante abbia eseguito la necessaria valutazione di conformità, che la marcatura CE sia stata apposta, che il prodotto sia accompagnato dalla prevista documentazione e che siano stati assolti gli obblighi di cui all’art. 3, c. 6 e 7, del decreto (identificazione del giocattolo e del fabbricante). In presenza di dubbi sulla conformità del giocattolo, l’importatore non deve immetterlo sul mercato e, in presenza di rischi, deve informare sia il fabbricante che l’autorità di vigilanza del mercato. Inoltre, qualora ritenga che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, adotta, analogamente al fabbricante, le misure necessarie per conformarlo o ritiralo o richiamarlo, informandone, in presenza di rischi, il Ministero dello sviluppo economico. Gli importatori sono altresì tenuti ad apporre sul giocattolo o sull’imballaggio il proprio nome, marchio o denominazione commerciale, assicurando che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni almeno in lingua italiana. Infine, tali soggetti sono tenuti, su richiesta motivata delle autorità competenti, a fornire informazioni e documentazioni necessarie a dimostrare la conformità dei giocattoli.
Quanto ai distributori, il decreto pone un obbligo di agire con la dovuta attenzione, circa le prescrizioni applicabili, al momento di mettere a disposizione sul mercato. Pertanto gli stessi verificheranno che sul prodotto sia apposta a marcatura CE, che lo stesso sia accompagnato dai previsti documenti e da istruzioni almeno in lingua italiana, che siano stati rispettati gli oneri connessi all’identificazione del giocattolo e dei fabbricanti e degli importatori nonché quelli connessi all’immissione sul mercato di soli giocattoli conformi (art. 3, c. 6, 7 e 8, e art. 5, c. 3 e 4).
L’art. 9 del decreto stabilisce che i giocattoli, ivi comprese le sostanze chimiche in essi contenute, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Va tenuto conto dell’abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, con particolare riguardo a giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri particolari gruppi di età. A tale scopo, le avvertenze – di cui all’articolo 10 – e le istruzioni d’uso, redatte almeno in lingua italiana, devono richiamare l’attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l’uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
I giocattoli conformi alle norme armonizzate o a parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’art. 9 e all’allegato II – sia alla Direttiva che al Decreto (Requisiti particolari di sicurezza) – che siano contemplate da tali norme o da parte di esse (art. 11 – presunzione di conformità).
Coerentemente a quanto previsto dall’art. 15 della Direttiva 2009/48/CE, con la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dei giocattoli ai predetti requisiti definiti all’articolo 9 e all’allegato II del decreto stesso (art. 13).
I fabbricanti, come già anticipato, prima dell’immissione sul mercato, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all’art. 9 e all’allegato II, sono tenuti all’effettuazione di analisi inerenti eventuali pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e ad effettuare una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli. In tali casi si applica la procedura di controllo di cui al modulo A dell’Allegato II alla Decisione 768/2008/CE, qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate; oppure la procedura di controllo di cui al modulo B dell’Allegato II alla Decisione 768/2008/CE, qualora il fabbricante non abbia applicato le norme armonizzate o le stesse non esistano o siano state pubblicate nella GUUE con una limitazione o il fabbricante ritenga necessario il ricorso alla verifica di parti terze (cd. esame CE di tipo).
L’esame CE di tipo viene effettuato da un organismo di valutazione della conformità (autorizzato e notificato alla Commissione ed agli altri Stati membri dell’UE dal Ministero dello sviluppo economico conformemente al capo V del Decreto in oggetto), il quale valuta, unitamente al fabbricante, l’analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all’articolo 15, e rilascia un cd. certificato d’esame CE del tipo, comprensivo di prove eseguite e relativi rapporti.
Per quanto riguarda i controlli, nel decreto in oggetto è infine precisato (art. 29, comma 2), che le relative funzioni sono svolte dall’Agenzia delle Dogane, per quanto riguarda la vigilanza alle frontiere esterne, conformemente agli articoli da 27 a 29 del Reg. (CE) n. 765/2008.
Relativamente alla commercializzazione dei prodotti in questione, il Reg. (CE) n. 765/2008 prevede, tra l’altro, che i punti di entrata ai confini esterni della comunità siano determinati in modo tale da individuare i prodotti pericolosi, non conformi, o quelli per cui la marcatura CE sia apposta in modo falso o fuorviante ancora prima che essi siano immessi sul mercato, individuando nell’Autorità doganale l’organo deputato ad effettuare tali controlli anche attraverso il ricevimento anticipato, da parte delle autorità di vigilanza, delle informazioni necessarie sui prodotti pericolosi non conformi. Il momento dell’effettuazione dei citati controlli viene fatto coincidere dall’art. 27, 3° comma del Reg. CE n. 765/2008, con l’atto della presentazione delle merci in dogana per l’immissione in libera pratica/immissione in consumo. E’ in tale fase, infatti, che l’autorità doganale applica la misura della sospensione dello svincolo della dichiarazione dell’immissione in libera pratica per i prodotti pericolosi disciplinati dal Regolamento in parola, tra i quali rientrano quelli non dotati di marcatura CE, non accompagnati dalla documentazione prevista dalla normativa o dotati di marcatura CE falsa o fuorviante.
Relativamente agli aspetti connessi alle modalità di svolgimento dei controlli sui giocattoli in importazione, di competenza degli uffici delle dogane, nonché alla disciplina relativa alla marcatura CE, la nota in commento richiama il Manuale procedurale per i controlli doganali, pubblicato sul sito INTRANET dell’Agenzia.
Il regime sanzionatorio relativo alle fattispecie in violazione del decreto in oggetto è contenuto nell’art. 31, ove sono previsti:
1. illeciti di natura penale (commi 1 e 2) e di natura amministrativa (commi da 4 a 9, a cui si rimanda). Per questi ultimi, l’irrogazione della rispettiva sanzione è di competenza delle Camere di Commercio territorialmente competenti.