Con la nota Prot. 74470/RU del 23/06/2011, l’Agenzia delle Dogane fa seguito alla Comunicazione del 24 maggio 2011 , con cui era stato reso noto l’avvio dell’Accordo di mutuo riconoscimento AEO UE/Giappone. L’Unione Europea ha concluso o sta concludendo ulteriori accordi per il mutuo riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO) con partner commerciali di Paesi terzi (es. Norvegia, Svizzera e Andorra) che al momento non sono ancora operativi. Sono, invece, in corso di negoziazione accordi con gli Stati Uniti d’America e con la Cina.
Tali accordi sono rivolti ad attribuire vantaggi agli AEO che hanno investito nella sicurezza della loro catena logistica e di ciò si terrà conto nella valutazione dei rischi ai fini di sicurezza, riducendo i controlli fisici e amministrativi anche da parte delle amministrazioni doganali dei Paesi terzi con cui la UE ha concluso tali accordi di reciprocità. Al fine di rendere applicabili tali Accordi, è necessario che le amministrazioni doganali dei Paesi coinvolti si scambino le informazioni sugli AEO in modo da renderli riconoscibili e garantire loro i benefici previsti.
I dati scambiati saranno usati esclusivamente ai fini dell’attuazione del riconoscimento reciproco dei programmi di “Operatore Economico Autorizzato”.
Tenuto conto che la partecipazione al programma AEO è su base volontaria, è quindi necessario che coloro in possesso di certificazione AEOS o AEOF che sono interessati ad aderire a tali Accordi, manifestino il proprio consenso affinché i propri dati siano forniti ai Paesi terzi con cui si conclude l’Accordo di mutuo riconoscimento.
Nel caso in cui l’operatore AEOS o l’AEOF preferisse non dare il proprio consenso, i suoi dati AEO non verranno scambiati con nessuno dei Paesi partner. Tale soggetto inoltre può ritirare l’eventuale consenso allo scambio di informazioni manifestato in qualsiasi momento, tramite l’invio di una comunicazione scritta all’Ufficio regimi doganali e fiscali dell’Agenzia delle Dogane, che provvederà ad inoltrarlo alla Commissione Europea. In tali eventualità l’operatore non avrà alcun diritto a beneficiare dei vantaggi derivanti dal riconoscimento reciproco.
Con la nota in oggetto l’Agenzia delle Dogane informa anche che la Commissione Europea sta procedendo a richiedere il consenso allo scambio dei dati con l’invio di una specifica lettera agli AEOS o AEOF degli Stati Membri il cui certificato ha avuto una data di inizio validità entro il 30 aprile 2011. L’ultima pagina della lettera andrà restituita alla Commissione Europea secondo le indicazioni in essa indicate, dopo di che la Commissione renderà disponibile all’operatore interessato, tramite apposita comunicazione, il codice MRA (codice di mutuo riconoscimento amministrativo) fornito dall’Amministrazione doganale giapponese essendo al momento l’unico accordo operativo.
La richiesta di consenso sarà, invece, inoltrata agli operatori con una apposita lettera da ciascuna amministrazione doganale degli Stati membri e, quindi, anche da questa Agenzia per le seguenti situazioni:
- certificati AEOS o AEOF già rilasciati con inizio validità a partire dal 1° maggio 2011;
- istanze già accettate, con procedimento in corso anche se per le stesse sia comunque stato presentato il nuovo questionario di autovalutazione.
La lettera in questione sarà inoltrata agli operatori nazionali a cura dell’Ufficio citato che procederà in un secondo momento a comunicare ai soggetti che hanno dato il proprio consenso rispondendo alle lettere di cui sopra, il codice MRA che sarà fornito, per il tramite della Commissione Europea, dall’amministrazione doganale del paese terzo con cui sono o saranno conclusi gli specifici accordi.
Allo stato attuale, quindi, sarà fornito il codice MRA attribuito agli AEOS o AEOF comunitari dall’amministrazione doganale giapponese.
Tale procedura sarà seguita sino a quando non sarà disponibile l’aggiornamento con la specifica casella, dell’istanza presente nel sistema informatico doganale AIDA.