Per verificare la sussistenza di irregolarità nelle operazioni intracomunitarie soggette ad Iva, l’Agenzia delle Dogane si avvale di controlli telematici. Quei contribuenti che, sulla base delle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultano rientrare nei parametri di rischio elaborati dall’Agenzia delle Dogane, potranno infatti vedersi richiedere informazioni e dati attraverso Posta elettronica certificata. E’ quanto dispone la Determinazione n° 63763 del 4 luglio 2011, che stabilisce che a decorrere dal prossimo 1° settembre 2011 sarà attivata la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all’art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti. Si ricorda che dal 1° gennaio 2006, gli operatori finanziari sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec), tramite cui ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) e trasmettere i dati entro il termine previsto.
Le richieste telematiche saranno inoltrate dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane, dal Direttore dell’Area Antifrode delle Direzioni Interregionali e Regionali, dal Direttore dell’Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della Direzione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, o dal Direttore dell’Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici delle Direzioni Provinciali, mentre le relative risposte telematiche sono a carico dei soggetti di cui all’art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 (il cui elenco è contenuto nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005), secondo le regole tecniche specificate negli allegati del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 (come modificato, da ultimo, dal successivo provvedimento del 12 novembre 2007).
Le richieste di informazioni vanno firmate digitalmente e sono inviate per mezzo del sistema di Posta Elettronica Certificata dell’Agenzia delle Dogane. Queste in particolare, devono essere inoltrate per il tramite dell’applicazione informatica predisposta dall’Agenzia delle dogane alla casella di Posta Elettronica Certificata appositamente attivata dagli operatori finanziari obbligati alle risposte.
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dagli operatori a cui le strutture dell’Agenzia delle Dogane indicate nell’art.2 inoltrano le richieste di informazioni sono consultabili tramite un apposito registro istituito presso l’Agenzia delle Entrate e da questa reso disponibile anche agli altri Organi di controllo ai sensi dell’art. 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale.
Le risposte sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata della banca o dall’operatore finanziario ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatariodelle richieste o da altro soggetto da questi delegato.
Gli operatori finanziari destinatari di richieste possono, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, procedere all’invio cumulativo di tutte le risposte negative con un unico messaggio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.
Per gli schemi di richiesta, di risposta e di risposta cumulativa sono utilizzati i modelli riportati nell’allegato n.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007. Per le tabelle generali dei movimenti, dei tipi di rapporto e dei tipi di collegamento sono invece utilizzati gli schemi riportati negli allegati n. 1, 2 e 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.
Allegati:Agenzia Dogane – 2011 – Determinazione – 637630RU – 4072011
In caso di omessa trasmissione, ovvero di trasmissione oltre i termini previsti dei dati delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, numero 7), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, scatta la sanzione di cui all’art. 10, del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 (da 2.066 a 20.658 euro, con possibilità di beneficare di una riduzione della stessa alla metà, se il ritardo non eccede i quindici giorni), all’irrogazione della quale provvede l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta.
Ulteriori informazioni, compreso l’elenco dei soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, a questo indirizzo.
Allegati: Agenzia Dogane – 2011 – Determinazione – 637630RU – 4072011