L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 80/E del 4 agosto 2011 risponde ad un interpello presentato da una società con sede in Svizzera che effettua operazioni rilevanti territorialmente nel territorio dello Stato italiano tramite un rappresentante fiscale per l’assolvimento dei relativi obblighi. La società in questione richiede conferma della possibilità di acquistare beni o servizi senza addebito dell’IVA (utilizzando cioè il cd. “plafond”) ex articolo 8, comma 2 del DPR n. 633/1972, avendo l’importo complessivo delle operazioni attive che danno origine al plafond superato di oltre il 10% il volume d’affari, complessivo. Tale quesito era sorto in ragione del fatto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 ha modificato il suddetto articolo 17 del Dpr 633/72 rendendo dubbia l’applicabilità di tale disposizione per i non residenti.
Richiamando quanto già ribadito nella risoluzione 21 giugno 1999, n. 102, l’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità, giustificandola in base all’art. 164 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. In base a tale disposizione infatti possono beneficiare del c.d. plafond, in generale, tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dal fatto che siano o meno residenti nel territorio dello Stato. L’Agenzia ricorda altresì le modalità operative di tale agevolazione: essa spetta infatti a coloro che effettuano le cessioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 8, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, i quali possono effettuare, dietro presentazione di una lettera di intenti, acquisti senza IVA, nei limiti dei corrispettivi realizzati per l’effettuazione di tali operazioni nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti, come consentito dall’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), ammontare che rappresenta il c.d. plafond fisso (ovvero mobile, se riferito ai dodici mesi precedenti). Ciò a condizione che – come correttamente rilevato dall’istante nella domanda di interpello – che l’ammontare di tali corrispettivi sia superiore al 10% del volume d’affari e con la precisazione che i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione del plafond ed alle relative percentuali necessarie per l’effettuazioni di acquisti senza IVA.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Risoluzione – 80E -04082011