Con la nota Prot. 127293/RU del 4 novembre 2011, l’Agenzia delle Dogane fa alcune precisazioni relative all’articolo 7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge n.70/2011, convertito dalla legge n. 116/2011, il quale come noto ha apportato modifiche all’art. 50 bis del D.L. n. 331/1993 (conv. in legge n.427/1993), stabilendo che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate previa prestazione di una garanzia commisurata all’imposta.
L’Agenzia ricorda che la suddetta disposizione prevede che non sono tenuti ad assolvere a l’obbligo di prestazione della garanzia i titolari di certificazione AEO ed i soggetti titolari dell’esonero dal prestare garanzia di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD).
Sull’argomento è recentemente intervenuta la Risoluzione 7-00713, accolta dal Governo, con la quale la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha invitato il Governo a semplificare il meccanismo dell’esonero della garanzia. La Risoluzione in oggetto prende atto del fatto che l’articolo 90 del TULD prevede la possibilità di concedere a ditte di notoria solvibilità l’esonero dal prestare la predetta cauzione. E poiché il riconoscimento della “notoria solvibilità” si basa essenzialmente sull’esame degli indici di bilancio aziendale della ditta interessata, si è ritenuto che – tenuto conto dell’attuale stato di crisi economica che ha colpito anche il comparto del commercio internazionale – solo pochi soggetti sarebbero stati in grado di dimostrare, allo stato attuale, un bilancio sano. La Risoluzione precisa inoltre che per “solvibilità finanziaria” può intendersi una situazione sana, sufficiente per permettere alla ditta di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
Sulla base di tali presupposti, ai fini della concessione dell’esonero dal prestare garanzia ex art. 90 del TULD con riferimento alla fattispecie del deposito IVA, la Risoluzione individua alcune modalità semplificate che consentono la verifica della solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esibizione di elementi documentali facilmente reperibili e che possono essere controllati immediatamente anche con gli strumenti informatici in dotazione all’Agenzia.
Con la nota in questione si dispone pertanto che, limitatamente all’esonero ex art. 90 del TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis, gli Uffici delle Dogane dovranno verificare, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esame dei seguenti elementi:
- iscrizione del soggetto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno;
- dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
- dichiarazione, resa dal soggetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.
Per poter beneficiare dell’esonero dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 TULD (esonero valido esclusivamente per l’introduzione di beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis), occorrerà presentare una istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la seguente documentazione:
a) certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) certificato di assenza di carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, secondo il modello approvato con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
c) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’ammontare delle operazioni di importazione di merci effettuate – senza che siano state rilevate dall’autorità doganale irregolarità sanzionabili – nel corso dell’ultimo anno, periodo da intendersi come gli ultimi 12 mesi dalla data dell’istanza.
Viene precisato a quest’ultimo riguardo che nell’ammontare delle “operazioni di importazioni” può essere ricompreso anche quello relativo alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA.
L’esonero dal prestare garanzia viene concesso dall’Ufficio delle Dogane previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti sulla base della documentazione presentata dal soggetto istante. Nelle more della verifica, è consentita l’operatività dei soggetti richiedenti, con le modalità in atto.
In particolare, tramite la consultazione delle informazioni presenti nel sistema informativo doganale, ai fini della quantificazione dell’esonero da concedere, l’Ufficio delle Dogane verifica la correttezza dei dati dichiarati relativamente alle operazioni di importazione di merci effettuate nel corso dell’ultimo anno dal soggetto istante, ovvero alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA, nonché l’assenza di irregolarità sanzionabili.
Sulla base di un riscontro positivo delle informazioni fornite dal soggetto, l’Ufficio delle Dogane concede l’esonero in questione, salva la possibilità di verifica dei dati contenuti nelle certificazioni presentate a seguito del rilascio.
Il soggetto esonerato, da parte sua, è tenuto a comunicare all’Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale lo stesso ha valutato positivamente la concessione dell’esonero.
L’esonero dal prestare cauzione in trattazione ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte. Esso è concesso entro il limite massimo dell’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA. Superato eventualmente tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.
L’esonero viene revocato qualora, successivamente alla sua concessione, emerga un fattore che ne avrebbe potuto condizionare negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto esonerato commette infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane. Nella revoca sono indicate le motivazioni del provvedimento, nonché le modalità ed i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.