L’Agenzia delle Dogane, con circolare 34/D del 18 novembre 2011, detta una nuova disciplina relativa ai servizi resi fuori orario e con continuità dai corrieri aerei internazionali.
I corrieri aerei internazionali svolgono infatti la loro attività presso alcuni scali aeroportuali operando per la gran parte del tempo al di fuori dell’orario di apertura degli uffici doganali e in prevalenza in orario notturno, secondo le seguenti tempistiche:
a) ritiro del pacco presso il cliente e trasporto all’hub aeroportuale: tra le ore 15 e le ore 19;
b) operazioni doganali: tra le ore 19 e le ore 23,30 per i voli in partenza e tra le ore 6 e le 9 per i voli in arrivo;
c) trasporto e consegna del pacco al destinatario: dopo le ore 9.
I corrieri che richiedono di poter eseguire le operazioni doganali “fuori orario” (con assunzione a proprio carico dei relativi costi), operano, di norma, con continuità e sono pertanto da considerare “utenti abituali” dei servizi erogati dall’Agenzia.
Le operazioni doganali, in particolare, avvengono attraverso la presentazione telematica delle dichiarazioni di importazione o esportazione per le merci trasportate dagli aerei cargo in arrivo o in partenza da/verso paesi extra-Ue.
Le dichiarazioni doganali trasmesse in via telematica dagli operatori sono sottoposte ad una procedura automatica di “analisi dei rischi”, il cui esito determina l’immediato via libera della merce se il “controllo automatico” è stato positivo, ovvero la blocca se la dichiarazione stessa deve essere sottoposta a “controllo documentale” oppure se la merce stessa deve essere sottoposta a “visita fisica”. Se questi controlli non danno luogo a rilievi, la merce viene svincolata.
In ogni caso l’operatore è avvertito telematicamente e automaticamente dell’esito del Circuito doganale di controllo. Se selezionato dalla procedura di analisi dei rischi, il “controllo documentale” necessario al compimento dell’operazione doganale avviene, di norma, poco dopo la segnalazione di esito e, normalmente, in tempi compatibili con gli orari dei voli in partenza.
Se la procedura di analisi dei rischi segnala invece la necessità di una “visita fisica” delle merci, essa viene effettuata, di norma, immediatamente, in modo da consentire il rispetto degli orari dei voli, sempreché la merce sia stata messa a disposizione da parte degli operatori; in caso contrario, verrà effettuata in tempi più lunghi, non appena detta merce sarà presentata.
Tutta l’attività di sdoganamento presuppone la presenza di almeno un funzionario doganale che acquisisca notizia dal sistema AIDA della necessità di sottoporre la dichiarazione a controllo documentale o la merce a verifica fisica e che, eventualmente, proceda a effettuare tali controlli.
Fino a ora, ai corrieri aerei internazionali che hanno richiesto il servizio “fuori orario”, è stato fatturato il costo del servizio reso dai funzionari che provvedevano alla cd. “attività di monitoraggio”, consistente nel presidiare la postazione informatica dell’Ufficio in attesa degli esiti del circuito doganale di controllo sulle dichiarazioni presentate tramite il servizio telematico dall’operatore e, se necessario, effettuavano i controlli documentali sulle dichiarazioni segnalate dal Circuito doganale di controllo. Nel caso di più operatori richiedenti contemporaneamente lo stesso servizio, le predette attività sono state svolte, di norma, dal medesimo funzionario o team di funzionari, e, quindi, il relativo costo, determinato applicando i parametri dettati dalla tabella allegata al decreto 403/1992, è stato ripartito proporzionalmente tra gli stessi, sulla base del numero di dichiarazioni presentate tramite il servizio telematico.
I nuovi adempimenti legati alla sicurezza introdotti nel Codice doganale comunitario, impongono comunque la presenza continuativa H24, presso gli scali aeroportuali, di almeno un funzionario doganale, che, a norma dell’articolo 1 del Decreto legislativo 374/1990, svolge tali compiti con costi a totale carico dell’Agenzia.
Ciò ha ricadute immediate nello specifico dei servizi erogati ai corrieri aerei internazionali. Risulta infatti evidente che la cosiddetta “attività di monitoraggio”, i cui costi sono stati in precedenza addebitati agli operatori, viene ora svolta dal funzionario che presidia la postazione informatica dell’Ufficio per l’espletamento dei compiti legati alla sicurezza e, quindi, gli stessi costi sono a carico dell’Agenzia.
Non essendo più necessaria la presenza di un funzionario appositamente dedicato all’“attività di monitoraggio”, dovrà essere addebitato agli operatori solo il tempo impiegato dal funzionario per lo svincolo delle merci che vengono selezionate dal circuito doganale di controllo per il “controllo documentale”. Resta inteso che il controllo documentale viene effettuato non appena l’operatore esibisce in dogana, nei modi prescritti, la documentazione prevista per la specifica operazione doganale cui la dichiarazione si riferisce.
Nel caso in cui l’Ufficio delle dogane non sia interessato da operazioni soggette all’emendamento sicurezza o in caso di elevati volumi di traffico, tali da non consentire al predetto funzionario di espletare l’incarico in parallelo a quello legato alla sicurezza, sarà necessaria la presenza di almeno un funzionario dedicato. In tal caso, il costo del funzionario adibito a tale servizio sarà interamente a carico del richiedente per tutto il tempo per cui ne viene richiesta e accordata la presenza.
Per queste realtà al fine di ottimizzare gli aspetti organizzativi dell’Ufficio, il servizio fuori orario potrà essere richiesto per una sola o per entrambe le seguenti fasce orarie: Prima fascia: dalle ore 18 alle ore 24 (per un totale di 6 ore); Seconda fascia: dalle ore 5 alle ore 8 (totale: 3 ore). Fasce orarie diverse potranno essere decise localmente in funzione delle necessità dell’operatore e della disponibilità di personale da parte dell’Ufficio. Il servizio per lunghi periodi continuativi andrà richiesto con una programmazione almeno mensile e con congruo anticipo, per consentire agli uffici di organizzarsi al meglio.
Se il servizio viene richiesto nella stessa fascia oraria contemporaneamente da più corrieri, la ripartizione del costo viene effettuata sulla base del numero di selezioni a “controllo documentale” selezionate dal Circuito doganale di controllo. In tali casi, il numero di addetti dedicati (uno o più) da adibire al servizio richiesto sarà determinato dall’Ufficio delle dogane in relazione ai carichi di lavoro previsti.
Per quel che riguarda i costi viene richiamata la Determinazione direttoriale 23724 del 19 febbraio 2010, che ha aggiornato la tabella allegata al decreto 403 del 1992 e la nota 44007 dell’8 aprile 2011 dell’Agenzia delle Dogane, contenente chiarimenti in merito ai rimborsi orari del costo dei servizi resi a carico di privati o enti diversi da quelli pubblici.