L’ Agenzia delle Dogane informa che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 282 del 28 ottobre 2011 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n.2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Oltre ad introdurre le consuete modifiche annuali alla Nomenclatura Combinata (NC), il regolamento in questione introduce alcune variazioni strutturali alla NC, a partire dal 1° gennaio 2012, dovute al recepimento del Sistema armonizzato 2012. Il Sistema Armonizzato infatti, che come noto costituisce un sistema codifica a 6 cifre delle merci oggetto di interscambio internazionale, viene aggiornato e integrato ad intervalli di 5 anni. Le novità principali si riscontrano nei capitoli 1, 2 e 3 della nomenclatura combinata che consistono nella modifica della descrizione di alcuni codici e nell’inserimento di alcune specie di animali e loro parti tra cui cammelli e altri camelidi (0106 1300), struzzi (0106 3300), rombi (0302 2400), merluzzi dell’Alaska (0302 5500), crostacei, ricci di mare (0308 2100) e meduse (0308 20)
Nel capitolo 6 è stata inserita la classificazione dei gigli (0603 1500) e nel capitolo 7 quella del fagiolo Bambara o di terra (0713 3400), del pisello dall’occhio (0713 3500) e del pisello caiano o del tropico (0713 60).
Anche i codici dei prodotti cerealicoli, ad eccezione del riso, di cui al capitolo 10, hanno subito delle modifiche.
Nel capitolo 42 è stata inserita la nota che definisce i termini “cuoio o pelli”. La definizione di “tabacco per narghilè” (tabacco per pipa ad acqua), e della relativa voce 2403 1100, ha trovato la sua collocazione nel capitolo 24 sui tabacchi.
Di notevole importanza è l’inserimento della definizione di “biodiesel”, tra le note di sottovoci del capitolo 27, che ha permesso di distinguere, tra i prodotti di cui alla voce 2710, quelli contenenti biodiesel, da quelli che non lo contengono. La stessa definizione è stata inserita nel capitolo 38.
Per indicare il “biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi” deve essere utilizzato il nuovo codice 3826 00 10 oppure 3826 00 90.
Sempre nel capitolo 38, è stato inserito il codice NC 3824 9058 per indicare i cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare.
Nel capitolo 29, sulle sostanze chimiche, sono state inserite nuove sottovoci per prodotti e sostanze la cui circolazione è controllata da Convenzioni internazionali. Anche il capitolo 30, sui prodotti farmaceutici, ha subito alcune modifiche, in particolare è stata rielaborata la nota al capitolo relativa alla definizione di prodotti “immunologici modificati”. Inoltre, il termine “sieri specifici”, contenuto più volte nella descrizione della voce 3002, è stato sostituito con “antisieri”, temine più pertinente alla nomenclatura scientifica.
Gli “assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébé) e oggetti di igiene simili”, sono stati stralciati dal capitolo 48 e inseriti nel capitolo 96 alla voce 961900.
Nei capitolo 84, alla voce 8479 7100, sono state inserite le “passerelle per l’imbarco di passeggeri” e nel capitolo 85, precisamente alle voci 8507 50 e 8507 60, sono state introdotte alcune tipologie di batterie al litio e al nichel per dispositivi elettronici.
Nel capitolo 95 è stata inserita la sottovoce 9504 50 per “console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30” cioè “altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni etc”.
Nel regolamento in oggetto, inoltre, è stata integrato il capitolo 99 “codici speciali della nomenclatura combinata” già in vigore dal 1 gennaio 2011 (Reg. UE n.1228/2010 del 15 dicembre 2010).
Per le altre modifiche si rimanda alla consultazione del regolamento.