Il decreto legislativo in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5.12.2011, detta alcune disposizioni per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne in particolare la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle disposizioni del regolamento stesso sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Ai fini del decreto in oggetto per “sostanza chimica” si intendono le sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, sia allo stato puro che contenute in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:
1) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;
2) sostanze chimiche industriali;
Le misure sanzionatorie prevedono pene amministrativo-pecuniaria da 5.000 euro a 90.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, applicabili nelle ipotesi specifiche indicate dagli artt. 3-8 del decreto. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
L’attivita’ di vigilanza è esercitata dall’Autorità nazionale designata (in Italia il Ministero della Salute) e, nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.