Con la nota Prot. n. 178604 R.U. del 31 dicembre 2009, l’Agenzia delle Dogane segnala alcune variazioni che a partire dal 1° gennaio 2010 investiranno a specifici regimi fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise.

A norma dell’art. 21-bis del TUA, a far data dal 1° gennaio 2010 l’aliquota d’accisa afferente le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, destinate ad essere impiegate come carburante, viene elevata ad € 280,50 per mille litri di prodotto (da € 256,70 per mille litri).

Dalla stessa, verrà meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch’esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell’anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010.

Pertanto, l’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall’art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 30.09.2000, n. 268 (convertito con modificazioni in legge 23.11.2000, n. 354). In sostanza, il beneficio in questione sarà applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese come “… porzioni edificate …. ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.

Allegati: Nota Prot. n. 178604 R.U. del 31 dicembre 2009