Il Regolamento (CE) n. 21/2004 prevede l’uso obbligatorio, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettronica per tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, la maggior parte degli animali nati prima di tale data è identificata solo con identificatori non elettronici, e ciò richiede un notevole sforzo da parte degli allevatori ai fini della loro registrazione, con ampie possibilità di errore.
Al fine di ridurre gli onere amministrativi per gli operatori, l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, aveva stabilito che per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 la registrazione nel documento di trasporto del codice individuale dell’animale non è obbligatoria fino al 31 dicembre 2011 per tutti i trasporti diversi dal trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 45/2012 della Commissione del 19 gennaio 2012 si prevede ora una estensione dell’esenzione dell’obbligo di registrare nei documenti di trasporto i codici individuali degli animali fino al 31 dicembre 2014. Il Regolamento in questione si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per garantire la continuità dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di registrare nei documenti di trasporto i codici individuali degli animali.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 45 – 19012012