Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 definisce la posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno. Il protocollo in questione infatti, recentemente modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009, include un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza. L’articolo 9 ter di tale protocollo stabilisce che negli scambi bilaterali, le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori. Il successivo articolo 9 septies attribuisce al Comitato misto SEE il compito di definire le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis del protocollo e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato. In attuazione di tale disposizione, la Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 reca il testo del provvedimento istitutivo del gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza che dovrà essere formalmente adottato come decisione del Comitato Misto SEE.
Allegati:Consiglio d’ Europa – 2009 – Decisionii – 41 – 23012012