Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 80/2012 del 31 gennaio 2012, la Commissione europea provvede alla codificazione del Regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Il Regolamento in questione era infatti stato modificato in modo sostanziale e a più riprese dopo la sua adozione, per cui si è ritenuto opportuno provvedere alla sua codificazione a fini di razionalità e chiarezza. Si ricorda che l’art- 53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede l’ammissione in franchigia dai dazi all’importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. La concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Il regolamento in oggetto riporta in allegato l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche per le quali non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 80 – 31012012