Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” introduce importanti novità in campo doganale: la prima è costituita dalla modifica del testo dell’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD), approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43, rafforzando notevolmente il dispositivo sanzionatorio collegato alle violazioni legate ad inesattezze dichiarative inerenti la qualità, quantità e valore delle merci. In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative alla qualita’, alla quantita’ ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito od al transito (esterno), non corrispondano all’accertamento, il dichiarante e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.
Una serie di esimenti sono previste, come in precedenza, nei casi:
a) di errata la denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
b) le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e’ uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) le differenze in piu’ o in meno nella quantita’ o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
Nella nuova versione dell’art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente contenuta nel comma 3 della versione previgente in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.
Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.
Altra novità di rilievo introdotta dal d.l. 16/2012 è costituita dal potenziamento dell’accertamento in materia doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e l’articolo 53 del testo unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
Allegati: Governo Italiano – 2012 – Decreto Legge 16 – 2032012