Con la nota Prot. 44856 del 6 aprile 2012, l’Agenzia delle Dogane illustra la peculiare tipologia dei controlli disposta dal Reg. CE n. 1276 del 17 dicembre 2008, con particolare riguardo a quelli di competenza delle dogane di uscita nell’ambito delle esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione. Tali operazioni infatti, come noto, sono soggette a specifici adempimenti dettati dalla normativa europea, la cui corretta esecuzione è presupposto affinchè gli Organismi pagatori possano erogare i fondi FEAGA.
Le suddette disposizioni impongono la necessità di individuare tempestivamente le operazioni della specie, al fine di assoggettarle ai controlli di competenza delle dogane di uscita. L’avvio del progetto AES, successivamente integrato dall’applicazione Cargo, hanno determinato l’automazione delle operazioni di esportazione attraverso uno scambio elettronico di messaggi dalla dogana di emissione a quella di uscita.
Per l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea, le norme dell’Unione prevedono l’utilizzo del DAE completo degli estremi dell’MRN, documento di accompagnamento che scorta la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita.
E’ dunque fondamentale, per le operazioni di esportazione con diritto di restituzione FEAGA, che la merce sia sempre presentata all’ufficio doganale di uscita accompagnata dal DAE, completo dell’apposizione del timbro RESTITUZIONE, al fine di consentire al funzionario doganale l’immediato riconoscimento a sistema dell’operazione doganale e l’effettuazione degli adempimenti relativi connessi all’uscita della merce. In materia sono state emanate, a livello centrale, puntuali disposizioni ai soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni di uscita. Le istruzioni in questione mirano a ridurre quanto più possibile le situazioni non in linea con le disposizioni fissate nel tempo dagli uffici centrali dell’Agenzia e dallo stesso SAISA. Fra queste, l’Agenzia ricorda l’obbligo di presentazione presso gli spazi doganali unitamente al DAE, completo, tra l’altro, del timbro rosso RESTITUZIONE (Cfr. note prot. n. 3945 del 27.06.2007 e prot.n. 3028 del 21.07.2008 della Direzione Centrale Gestione e Tributi e n. 27533 del 4.03.2011 – punto 3.1 del SAISA).
Tutta la documentazione e le informazioni attinenti l’uscita delle merci, come peraltro specificato al punto 5 della nota della Direzione Centrale Gestione Tributi prot.n. 88970 del 30.06.2009, deve essere sempre consegnata ai servizi competenti degli uffici doganali per gli adempimenti ed i controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali.
Con l’occasione si rappresenta che l’art. 796 quinquies del Reg. CEE n. 2454/93 come modificato dal punto 24 dell’art. 1 del Reg. UE n. 430/2010, definisce il termine “trasportatore” con il quale si intende la persona che fa uscire le merci o che assume la responsabilità dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione; dette disposizioni specificano nel contempo gli adempimenti da assolvere presso l’ufficio di uscita, sia marittimo che aereo, finalizzati ad effettuare correttamente gli specifici controlli doganali di rito.
Sempre la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane inoltre, con la circolare 18/D del 29.12.2010, cita le esportazioni di prodotti agricoli soggetti a restituzione FEAGA, tra quelle operazioni assoggettate alla trasmissione dei dati sicurezza. Di conseguenza, la nota ribadisce che l’operatore economico deve sempre assicurarsi che il vettore della merce presenti ai servizi competenti dell’ufficio doganale di uscita, come primo adempimento il DAE, completo del timbro rosso RESTITUZIONE congiuntamente alle merci. L’inosservanza di tali adempimenti da parte dell’operatore può comportare il mancato assolvimento delle formalità e dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione, e di conseguenza, il mancato riconoscimento della restituzione all’esportazione FEAGA; erogazione, come noto, subordinata alla corretta esecuzione dei controlli amministrativi e fisici previsti puntualmente da detta normativa.
L’attenzione degli operatori viene di conseguenza richiamata sulla corretta esecuzione di tutti gli adempimenti volti ad assicurare che le merci siano sottoposte effettivamente, a cura della dogana di uscita, ai controlli previsti dal Reg. Ce n. 1276/2008.
A seguito dell’esecuzione delle formalità di entrata negli spazi doganali inoltre, l’ufficio doganale di uscita dovrà annotare in carico sul registro, il cui modello standardizzato in formato elettronico è stato da ultimo divulgato dal SAISA (nota prot. n.43603 del 4 aprile 2012), le merci oggetto di esportazione, presentate unitamente al DAE. Effettuata tale registrazione, i documenti andranno consegnati all’incaricato del servizio di controllo per gli adempimenti di competenza.
Particolare rilevanza riveste l’applicazione del sistema “CARGO”, le cui modalità di utilizzo sono state oggetto di opportune disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione con nota prot. n. 166163 del 27.12.2010; nello specifico si pone l’attenzione su quanto disciplinato al punto 4. (Processo di uscita). Per completezza di informazione è opportuno richiamare l’attenzione al puntuale rispetto delle disposizioni impartite con nota SAISA n. 109967 del 10.08.2009, circa la corretta e tempestiva comunicazione dei dati di cui al punto 3, con particolare riguardo all’indicazione della data effettiva di uscita delle merci dall’U.E. ed alla sottoposizione dei controlli di pertinenza, adempimenti ulteriormente ribaditi al punto A.2 della nota prot. n. 27533 del 4.03.2011.