Con la circolare 6/D del 4 aprile 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto-Legge 2 marzo 2012, n.16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. L’art. 9, comma 1, del dl in questione modifica l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 374/1990 ampliando la gamma degli strumenti di indagine a disposizione dell’Agenzia ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale. In particolare, la disposizione stabilisce che il potere di autorizzare le richieste di cui ai nn. 6-bis) e 7) del secondo comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, spetta al Direttore regionale, interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al Direttore provinciale.
In virtù di tale norma, anche l’Agenzia delle Dogane potrà avvalersi, nella esecuzione dei controlli a posteriori, effettuati sia in ufficio che mediante accesso, ai sensi dell’art. 78 Reg.(CEE) n. 2913/92 e dell’art. 11, D.Lgs. n. 374/1990, della facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A., a tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, nonché alle società ed enti di assicurazioni, qualsiasi dato ed informazione utili a ricostruire la provenienza, la destinazione, la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci oggetto di dichiarazioni doganali, nonché l’identità dei soggetti coinvolti. Ciò allo scopo di intercettare e contrastare le violazioni alla normativa doganale e ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata all’autorità doganale assicurando, così, una maggiore tutela alle risorse proprie, alla fiscalità nazionale, oltre che ai consumatori ed al mercato sotto il profilo della leale concorrenza tra gli operatori economici.
Per ciò che concerne la possibilità di chiedere, ai sensi del n.6-bis del comma 2 dell’art. 51 del D.P.R. 633/72, direttamente ai soggetti sottoposti al controllo il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari, sia in corso che estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta, l’Agenzia precisa che tale richiesta può essere inoltrata mediante i canali tradizionali (raccomandata con avviso di ricevimento, con termine per adempiere non inferiore a quindici giorni), sia congiuntamente che in alternativa alle richieste inviate agli operatori finanziari utilizzando la procedura telematica di cui al comma 4 dell’art.51 D.P.R. 633/72.
Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione delle indagini finanziarie previste al n. 7 dell’art. 51, comma 2, D.P.R. 633/72, la procedura da seguire per il relativo utilizzo nell’ambito dei controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali non presenta differenze rispetto a quanto attualmente svolto per i controlli sull’IVA intracomunitaria. Viene in proposito ricordato che con Determinazione direttoriale prot. n. 35529/RU del 3 aprile 2012 (vedasi la news seguente) è stata formalizzata l’estensione dell’utilizzo di detta procedura nell’ambito delle revisioni dell’accertamento, richiamando altresì la perdurante validità delle disposizioni contenute nella precedente direttoriale prot. n. 63763/RU del 4 luglio 2011.
Pertanto, rimangono valide le istruzioni già impartite con la Circolare 21/D del 13.07.2011 ed in modo particolare le disposizioni connesse:
– ai livelli di abilitazione per l’accesso all’applicazione con le relative prerogative;
– alle tipologie di richieste che possono essere inoltrate agli intermediari;
– all’iter di esecuzione di un’indagine finanziaria.
Al riguardo, la circolare ricorda che l’iter procedurale per l’esecuzione di una indagine finanziaria deve svolgersi secondo i seguenti passi:
1. inserimento di una richiesta di autorizzazione (livello 1);
2. approvazione della richiesta di autorizzazione (livello 2);
3. validazione della richiesta di autorizzazione (livello 3);
4. rilascio o diniego dell’autorizzazione ad inoltrare le richieste (livello 4);
5. apposizione della firma digitale in calce ad una richiesta di indagini finanziarie (livello 2);
6. invio della richiesta agli intermediari interessati (livello 2).
Come già specificato nella Circolare 21/D, l’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie dovrà essere giustificato, sotto il profilo procedurale, da concrete esigenze di controllo che richiedono di analizzare i flussi finanziari collegati alle operazioni doganali sottoposte a revisione, al fine di contrastare efficacemente alcune condotte illecite quali, ad esempio, la sotto-fatturazione dei valori doganali all’importazione per il recupero a tassazione di imponibile “occultato” ovvero intercettare casi di sovra-fatturazione collegati ad esportazioni finalizzate alla creazione di fondi esteri in violazione del D.Lgs. n.231/2007 e del D.Lgs. n 195/2008, nonché altri casi connessi ai controlli doganali.
Anche in questo nuovo specifico ambito di applicazione sarà possibile esperire indagini su soggetti terzi titolari di rapporti riconducibili al contribuente sottoposto a controllo.
Come per le indagini finanziarie collegate ai controlli sull’IVA intracomunitaria, anche nel settore in questione l’atto di maggior pregnanza giuridica è l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Regionale, Interregionale o Provinciale il quale, per il suo rilascio o diniego, valuterà sotto il profilo della legittimità e del merito le richieste pervenute dagli Uffici dipendenti.
Tali richieste di autorizzazione dovranno compiutamente indicare:
– l’oggetto dell’indagine;
– le motivazioni che fanno ritenere utile l’avvio delle indagini finanziarie;
– il soggetto (persona fisica o persona non fisica) dell’indagine;
– il periodo di riferimento.
Come già dettagliatamente specificato nella Circolare 21/D è possibile inoltrare, mediante l’applicazione “Indagini finanziarie” presente in AIDA, alla propria Direzione Regionale, Interregionale o Provinciale tre diverse tipologie di richieste. Questo dovrà essere fatto eseguendo l’upload di un apposito file.
Specularmente, il rilascio/diniego dell’autorizzazione da parte del Direttore Regionale, Interregionale, Provinciale sarà formalizzato mediante una nota, redatta in conformità ai modelli (omissis) già allegati alla Circolare 21/D, che è possibile trasmettere all’ufficio richiedente mediante la procedura informatica.
Anche nel caso di indagini finanziarie condotte nell’ambito delle revisioni dell’accertamento, rimangono a carico degli intermediari tutti gli adempimenti illustrati nella Circolare 21/D, primo fra tutti quello di trasmettere le risposte nel termine fissato dall’ufficio doganale richiedente. In caso di motivata esigenza di usufruire di un termine più ampio, la circolare ricorda che nel mese di gennaio del corrente anno è stata rilasciata nella applicazione una nuova funzionalità che consente la gestione totalmente informatizzata sia della richiesta di proroga che della concessione/diniego della stessa (si veda la nota prot. n. 2993/RU del 26.01.2012 disponibile in ITACA). Pertanto, gli intermediari che necessitano della proroga di 20 gg. prevista dal comma 3 dell’art.51 del D.P.R. n. 633/72 possono inviare una istanza, mediante la procedura telematica, al Direttore regionale, interregionale o provinciale, il quale, con il medesimo strumento, comunica la propria decisione circa tale richiesta.
Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 6D – 4042012