Con la nota Prot. R.U. 62488 del 31 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane illustra le proincipali novità aventi rilevanza dal punto di vista doganale, introdotte dalla legge di conversione del decreto semplificazioni fiscali (legge 26 aprile 2012, n.44, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16). Il provvedimento in questione ha infatti apportato alcune modifiche al Testo unico Accise (D.Lgs. n.504/95), ed in particolare alla Tabella A allegata al medesimo, nonché in materia di agevolazione a favore di esercenti attività di trasporto e di depositi IVA. Per quanto riguarda il settore accise, la legge in questione ha inoltre disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000, eliminando l’ipotesi della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. A titolo meramente esemplificativo: in caso di dichiarazione afferente i consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, l’esercente potrà utilizzare il credito sorto ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000 fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze.
Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, l’Agenzia precisa inoltre che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nell’esempio di cui sopra, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012).
Altra novità è costituita dall’introduzione di una agevolazione per carburanti impiegati dalle imbarcazioni. La benzina impiegata dai natanti, compresi i pescherecci (esclusi quelli privati da diporto), che navighino nelle acque marine dell’UE, nonché dalle imbarcazioni adibite al trasporto delle merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti, viene infatti ricompresa tra i carburanti esenti da accisa.
L’Agenzia si riserva di emanare specifiche direttive che consentano, nella fase di prima applicazione della disposizione in oggetto, di effettuare rifornimenti di benzina con prodotto non denaturato nonché procedure di rimborso dell’accisa assolta, al fine di dare effettività al disposto normativo tenendo conto dell’attuale configurazione della rete distributiva di carburanti per imbarcazioni.
L’art. 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n.16/2012, a fini di maggior completezza della norma, ha aggiunto (in riferimento a coloro che intendono esercitare una officina di produzione di energia elettrica), una nuova figura di soggetto obbligato alle formalità di cui al primo comma dell’art. 53 del D.Lgs. n.504/95 (denuncia all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d’esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale). In particolare, la nuova disposizione ha specificato che rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro che acquistano l’energia elettrica per uso proprio direttamente alla borsa elettrica, limitatamente al consumo della medesima.
Viene inoltre apportata una modifica integrativa al comma 5 dell’art. 55 del D.Lgs. n.504/95, che prevede la corresponsione dell’accisa mediante un canone annuo di abbonamento, determinato dall’Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti officine sfornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata.
Più specificamente, viene ammessa la possibilità di effettuare l’accertamento e la liquidazione dell’accisa mediante la sopradescritta modalità anche nelle ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.504/95 e rilevata l’avvenuta abrogazione delle addizionali, tale nuova disposizione trova applicazione per i consumi che il produttore di energia elettrica dovesse registrare nella propria abitazione (nell’ipotesi in cui venga installato un impianto di potenza superiore a 20 kW per alimentare consumi domestici) e nel caso che l’elettricità prodotta venga ceduta direttamente a terzi consumatori, venendo meno le condizioni previste dalla citata agevolazione.
Il comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge integrando il punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 dispone poi che, per i combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore, trovino applicazione le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate sulla base di coefficienti da individuare con apposito decreto interministeriale. Il periodo transitorio, disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 3-bis, viene esteso all’intero anno 2012 prevedendo che, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n.16/98 dell’11.3.1998, ridotti nella misura del 12 per cento. Devono invece intendersi superate le istruzioni fornite con le note n.75649 del 06/09/2011 e n.127947 del 25/11/2011 della medesima DCAC.
Per una più agevole ed immediata ricognizione, la nota dell’Agenzia delle Dogane fornisce un riepilogo dei consumi specifici medi indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla deliberazione n. 16/98, nonché i consumi specifici degli altri combustibili determinati per equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta disposizione legislativa, si applicano fino al 31 dicembre del 2012.
Altra novità ancora è costituita dal fatto che viene abrogata, con decorrenza 1° giugno 2012, l’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n. 504/95 per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Con pari decorrenza inoltre, viene modificata, alla lett.b), l’aliquota di accisa per i consumi di energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fissata nella misura di euro 0,0125 per kWh sui primi 200.000 kWh mensili mentre, per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione, la tassazione viene distinta a seconda che il consumo mensile non superi 1.200.000 kWh ovvero sia superiore a tale soglia. Nel primo caso (ovvero per consumi mensili fino a 1.200.000 kWh), è stabilita un’aliquota di accisa nella misura di euro 0,0075 per kWh da applicare sul consumo mensile eccedente i primi 200.000 kWh (tassati, invece, con la predetta aliquota di euro 0,0125 per kWh). Nel secondo caso, ossia quando il consumo mensile supera i 1.200.000 kWh, mentre i primi 200.000 kWh del mese sono tassati in base all’aliquota prevista per tale scaglione di consumo (euro 0,0125 per kWh), per l’ulteriore consumo mensile viene stabilita un’imposta in misura fissa, ossia non legata all’entità dell’energia consumata, pari a euro 4.820. Viene, quindi, apportata una sostanziale rimodulazione dell’imposizione sull’energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, prevedendo una tassazione non più basata su un’unica imposta, ma articolata su aliquote di accisa determinate in ragione di distinte fasce di consumo e, al contempo, del superamento o meno della soglia di 1.200.000 kWh di consumi mensili. In relazione al versamento delle rate di acconto, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente, per le officine di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica per uso proprio gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base della conoscenza diretta dei propri consumi, la rata di acconto mensile sin dal prossimo versamento da effettuare entro il giorno 16 giugno. Per gli esercenti officine che pagano anticipatamente l’imposta mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà, laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l’importo.
Per la rideterminazione della rata di acconto mensile al fine del versamento dell’accisa da parte delle società di vendita, il nuovo sistema di riparto dei consumi di energia elettrica, ai fini della tassazione del prodotto per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, non è in via generale direttamente desumibile dai dati di consumo riportati nella dichiarazione dell’anno 2011, dovendosi procedere a rielaborare i distinti consumi di ciascun utente. Al riguardo, va anche considerato che la necessità di rideterminare la rata di acconto risponde all’orientamento già assunto dall’Agenzia in base al quale la corresponsione delle imposte avviene sulla base delle aliquote vigenti e conseguentemente la rata di acconto è adeguata autonomamente dall’operatore. Inoltre, viene evidenziato che la nuova modalità di tassazione rimodula il debito d’imposta sulla base di parametri che sono stati già utilizzati per l’applicazione, da una parte, dell’abrogata addizionale provinciale e, dall’altra, della fattispecie esente che viene abrogata dall’1.6.2012; trattasi, pertanto, di elementi già presenti nei sistemi di fatturazione.
Ciò stante, al fine di dare attuazione al nuovo criterio di liquidazione dell’accisa, i venditori calcolano la rata di acconto mensile, con riferimento alle forniture ai soggetti che hanno usufruito dell’esenzione da accisa ai sensi dell’art.52, comma 3, lett.f) del D.Lgs. n.504/95, sulla base delle utenze esenti indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell’anno 2011, per ognuna delle quali l’importo da versare è pari ad euro 7.320 (euro 2.500, sui primi 200.000 kWh, più l’imposta in misura fissa di euro 4.820).
Per quanto riguarda, poi, i consumi di energia elettrica che sono stati assoggettati ad accisa per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, non essendo direttamente desumibili dai dati riportati nella dichiarazione di consumo annuale, gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta vanno rielaborati ricostruendo i consumi mensili per ciascun utente.
In tal senso, i venditori procederanno a rideterminare la rata di acconto con effetto a partire dal versamento previsto per il mese di giugno ed a comunicare al competente Ufficio delle Dogane la variazione intervenuta per consentire l’aggiornamento delle contabilità. In tale ambito, considerato che le modalità di versamento dell’accisa prevedono l’effettuazione del conguaglio, i predetti Uffici terranno conto di motivate ed oggettive difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati e, ove necessario, acquisiranno opportune informazioni dai venditori circa la ricostruzione operata sui consumi, indicati nella dichiarazione annuale 2011, assoggettati all’accisa per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Il comma 4 del medesimo art. 3-bis riguarda la previsione dell’obbligo di comunicazione periodica dei dati di consumo per i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio. Tale obbligo informativo si rende dovuto al superamento del primo scaglione di consumo mensile (200.000 kWh) affinché possa essere resa applicabile l’aliquota nella misura di euro 0,0075 per kWh (consumi mensili fino a 1.200.000 kWh) o l’imposta in misura fissa pari ad euro 4.820 (consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh).
Le infrastrutture pubbliche, costituite da apposite colonnine presso le quali è possibile ricaricare i veicoli elettrici, sono considerate officine elettriche mediante le quali viene svolta l’attività di rivendita dell’energia elettrica. Per esse è stabilito che l’accertamento dell’energia elettrica soggetta all’accisa nella misura prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione debba avvenire sulla base dei dati comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non sulla base delle fatture emesse, essendo in tali casi escluso l’obbligo previsto dall’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.504/95.
Infine, sempre in tema di accise,viene aggiunto un comma 8-bis all’art. 53 del D.Lgs. n.504/95, il quale introduce anche nel campo dell’energia elettrica le modalità di compilazione della dichiarazione di consumo utilizzate per il gas naturale, relativamente alle forniture ai consumatori finali. Vengono, con tale modifica, definitivamente chiariti i dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e della sostanziale equiparazione tra il settore dell’energia elettrica e quello del gas naturale attuata dall’art. 21, comma 5, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 per ciò che concerne la vendita al consumo. Si differenziano, infatti, le modalità di compilazione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti obbligati che fatturano l’elettricità ai consumatori finali, da una parte, rispetto a quelli che eserciscono una officina di produzione o di acquisto per uso proprio, dall’altra, relativamente ai dati di consumo idonei all’accertamento e alla liquidazione del debito d’imposta nell’anno di riferimento. A differenza di quanto avviene per le officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, per le quali rilevano i consumi avvenuti nell’anno solare quantificati generalmente mediante le risultanze dei contatori installati, il nuovo elemento richiesto per la compilazione della dichiarazione riguarda esclusivamente le forniture ai consumatori finali, in quanto la quantificazione dei consumi (effettivi o stimati) e l’assoggettamento ai corrispondenti regimi fiscali avviene in sede di fatturazione, con i tempi e le modalità che si sono venuti a delineare a seguito della separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita. Ovviamente, la determinazione a posteriori dei quantitativi forniti ai consumatori finali non può pregiudicare il momento in cui è sorta l’obbligazione tributaria e la corretta applicazione del regime fiscale, come sancito dall’art. 52 del D.Lgs. n.504/95 e, del resto, in sede di fatturazione, i consumi assoggettati sono tassati con le aliquote vigenti al momento in cui risultano avvenuti; così come la tassazione per scaglioni di consumo, laddove prevista, deve essere applicata, su ogni singola fornitura, in relazione al verificarsi di specifiche quantità di consumo avutosi nell’arco temporale del mese, come stabilito dalla norma di riferimento. Pertanto, per l’accertamento e la liquidazione del debito d’imposta, è ora statuito che i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali inseriranno, in dichiarazione, i consumi estrapolati dalle fatture emesse nell’anno oggetto di dichiarazione. Tale nuova disposizione troverà definitiva e completa applicazione a partire dalla dichiarazione annuale di consumo per l’anno d’imposta 2012 (da presentarsi entro il mese di marzo 2013), mentre per quella riguardante l’anno 2011, presentata entro il mese di marzo di quest’anno, si terrà conto della coerenza con le annualità precedenti.
A proposito dei depositi IVA (art.8, comma 21-bis, D.L.n.16/2012), viene introdotto a livello normativo il principio secondo cui per le introduzioni nel deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.
Altra modifica viene poi apportata all’art. 46, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il quale disciplina l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali. In merito, per quanto attiene ai profili applicativi, l’Agenzia si riserva di impartire specifiche direttive operative.
Infine, la legge n.44/2012 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.