Con Determinazione direttoriale n. 69805 del 7 giugno 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che il decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.131 del 7 giugno 2012, ha previsto l’aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
L’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214), ha in ultimo fissato le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante.
Le aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, a decorrere dall’8 giugno e fino al 31 dicembre 2012, sono fissate nella misura di seguito indicata:
– benzina e benzina con piombo: Euro 724,20 per mille litri;
– gasolio usato come carburante: Euro 613,20 per mille litri.
In base all’articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il maggior onere conseguente al predetto aumento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.